DASPO permane nonostante estinzione dei reati per messa alla prova (TAR Piemonte n. 1971 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso agli impianti sportivi previsto dall’art. 6 l. n. 401/1989 ha natura amministrativa e finalità di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico, distinte da quelle repressive del processo penale. La sospensione del procedimento con messa alla prova e la conseguente dichiarazione di estinzione dei reati non travolgono il provvedimento del Questore, che trova autonomo fondamento in elementi di fatto valutati dall’autorità amministrativa. La circostanza che i fatti siano stati documentati da sistemi di videosorveglianza o da filmati privati, anziché percepiti direttamente dalla polizia giudiziaria, non rende la ricostruzione sommaria né la motivazione carente, ove il compendio istruttorio risulti convalidato anche in sede penale. Il giudice amministrativo verifica la legittimità dell’atto e non la sua opportunità, restando estranea al sindacato la gravità della misura prefissata per legge.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino gli ha vietato, per cinque anni dalla notifica, l’accesso a tutti gli impianti sportivi in occasione degli incontri di calcio, nonché a una serie di percorsi viari nei pressi dello stadio, mantenendosi a distanza inferiore a 500 metri dagli impianti. La misura traeva origine da una violenta rissa notturna tra gruppi ultrà, avvenuta nei pressi di un locale cittadino alla vigilia di un incontro di campionato.

Secondo l’amministrazione, il ricorrente era stato visto allontanarsi dall’area degli scontri insieme a due sodali sanguinanti, aveva tentato di sottrarsi al controllo e aveva colpito con un calcio al ginocchio un operatore di polizia. Nel suo veicolo, parcheggiato nei pressi, erano stati rinvenuti aste da bandiera e bastoni. Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti dell’art. 6 l. n. 401/1989, la genericità della motivazione e la carenza di istruttoria, sostenendo che i fatti erano stati ricostruiti solo attraverso filmati e che era stato fermato in una zona affollata senza possibilità di reagire. La domanda cautelare era stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito anzitutto l’oggetto del contendere, cioè la durata quinquennale del divieto e la sua estensione a ogni livello di competizione, e ha confrontato le risultanze del provvedimento con le censure. Ha ritenuto che le premesse dell’atto trovassero conferma nel materiale raccolto: i fatti erano documentati da videocamere collocate in aree pubbliche e da filmati di privati, ma restava non smentito che il ricorrente si stesse allontanando con due soggetti sanguinanti e che, nel tentativo di fuga, avesse colpito un appartenente alle forze dell’ordine.

Quanto al rinvenimento delle aste e dei bastoni nell’auto, il Tribunale ha osservato che tale detenzione non può essere spiegata con finalità diverse da quelle degli scontri, essendo gli oggetti assimilabili alle armi improprie utilizzate nella rissa. Ha aggiunto che la Procura aveva convalidato l’arresto, la perquisizione e il sequestro, così che i fatti risultavano accaduti in flagranza. La modalità della documentazione, quindi, non degrada la ricostruzione a percezione sommaria.

Il passaggio centrale riguarda il rapporto con il processo penale. Il Tribunale di Torino, con pronuncia divenuta irrevocabile, aveva dichiarato non doversi procedere per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, stante l’esito positivo della messa alla prova. Il Collegio ha letto questa pronuncia come accertamento dei reati e ha escluso che essa travolga il provvedimento amministrativo: la misura questorile persegue finalità cautelative di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici, mentre la condanna penale ha carattere sanzionatorio.

Il Tribunale ha poi valorizzato il precedente divieto di accesso già adottato nei confronti del ricorrente, ritenendolo indice eloquente di una condotta reiterata, e ha qualificato i fatti come del tutto premeditati, anche per la scelta di un luogo distante dallo stadio. La condotta è stata quindi ricondotta all’art. 6 l. n. 401/1989, per la partecipazione attiva a episodi di violenza e intimidazione.

Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in 2.500 euro oltre accessori, e con ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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