Equivalenza CCNL, vietata la riparametrazione della retribuzione globale annua (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 508 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di equivalenza delle tutele di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e all’art. 4 dell’Allegato I.01 va condotto dal punto di vista del lavoratore astrattamente impiegabile nello specifico appalto, e non dell’operatore economico. L’equivalenza economica si accerta esclusivamente mediante il confronto tra le componenti fisse della retribuzione globale annua indicate dall’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.01, senza alcuna riparametrazione su base oraria e senza valorizzazione del costo del lavoro. Sono estranee al giudizio le voci retributive ulteriori e i superminimi riconosciuti unilateralmente dall’impresa, perché le “stesse tutele” devono essere contenute nel contratto collettivo. L’equivalenza normativa sussiste solo quando gli scostamenti rispetto ai parametri dell’art. 4, comma 3, dell’Allegato I.01 sono marginali, e non può essere sostenuta valorizzando clausole meramente riproduttive di norme di legge.

Il Fatto

La ricorrente, seconda graduata in entrambi i lotti, impugna l’aggiudicazione alla controinteressata della gara per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la gestione dei nidi d’infanzia di alcune amministrazioni regionali. La lex specialis indicava quale contratto applicabile il CCNL delle cooperative sociali; l’aggiudicataria aveva dichiarato di voler applicare il diverso CCNL FISM.

Con il ricorso introduttivo la ricorrente contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non aver assunto l’impegno sulla stabilità occupazionale e sulle tutele dei lavoratori in subappalto, oltre alla non equivalenza del contratto applicato. Con motivi aggiunti, poi rinunciati, deduce ulteriori profili sul rapporto numerico educatori-bambini, sul costo della manodopera e sul giudizio di anomalia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondati i primi due motivi. La dichiarazione sulla stabilità occupazionale, ancorché cancellata nel modello di domanda, è stata validamente resa unitamente all’offerta tecnica; l’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 consentiva al RUP di consultarla. Non servono formule sacramentali e la clausola sociale va interpretata elasticamente, nel bilanciamento con la libertà d’impresa ex art. 41 Cost. Quanto al subappalto, la cancellazione integra una mera incongruenza formale, sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023: gli impegni in questione costituiscono misure di esecuzione e la loro mancanza non è causa di esclusione.

È invece fondato il terzo motivo. Il RUP ha sostituito il parametro legale della retribuzione globale annua con una retribuzione annua “virtuale”, ottenuta rapportando le componenti fisse del CCNL di gara alle ore del CCNL FISM. Si tratta di un errore concettuale e metodologico: l’art. 4, comma 2, dell’Allegato I.01 delimita la discrezionalità tecnica e non lascia spazio a riparametrazioni, ontologicamente inidonee a rispecchiare l’essenza delle tutele.

Il Collegio ribadisce che il confronto deve avvenire tra regole contrattuali, non mediante verifica di fatto delle tutele sul rapporto individuale. L’orario di lavoro è istituto normativo del contratto e costituisce tutela: un maggiore orario corrisponde a maggiore retribuzione, mentre il maggior numero di lavoratori impiegati o il maggior tempo libero fuoriescono dal perimetro valutativo. Sono del pari illegittime l’inclusione di voci come ASI, Welfare e Fondo Espero e la valorizzazione del superminimo, trattandosi di trattamenti unilaterali che non coinvolgono le parti sociali. Il paragrafo dell’Allegato 12 al Disciplinare che ammetteva tale integrazione è viziato.

Anche il giudizio di equivalenza normativa è illogico. Lo scostamento non è marginale quanto a lavoro supplementare, lavoro a tempo parziale e periodo di prova, specie per la figura centrale delle educatrici. Il RUP ha poi valorizzato clausole meramente riproduttive di norme cogenti di legge, comuni a entrambi i regimi.

Il ricorso introduttivo è quindi accolto e l’aggiudicazione annullata. Il Tribunale esclude però l’esclusione della controinteressata e la riaggiudicazione, imponendo all’amministrazione di rieditare il giudizio di equivalenza secondo la regola di diritto enunciata. I motivi aggiunti sono dichiarati estinti per rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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