Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Liguria n. 259 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, accettata da tutte le parti costituite, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 c.p.a., con conseguente cessazione della materia del contendere senza esame nel merito delle censure. La riunione dei ricorsi connessi per soggetto e per oggetto risponde a esigenze di economia processuale e consente la definizione unitaria delle controversie. Quanto alla regolazione delle spese, l’accordo delle parti sulla loro integrale compensazione costituisce presupposto idoneo a derogare al criterio della soccombenza, in coerenza con il principio dispositivo che governa la materia. La declaratoria di estinzione non comporta alcun accertamento sulla legittimità degli atti impugnati.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile frontistante a un compendio edilizio sito nel Comune di Alassio, ha impugnato due provvedimenti dirigenziali comunali con cui l’amministrazione ha assentito, in applicazione degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 49/09, due permessi di costruire convenzionati per la riqualificazione del compendio, previa demolizione dei fabbricati esistenti. I titoli edilizi erano stati rilasciati a due società controinteressate, ciascuna destinataria di uno dei provvedimenti.

Instaurati due giudizi separati, il Comune e le società controinteressate si sono costituti per resistere. Dopo un rinvio disposto per la pendenza di trattative, la ricorrente ha depositato due memorie con cui ha dichiarato di rinunciare a entrambi i ricorsi, con dichiarazione accettata da tutte le altre parti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, ravvisando la connessione soggettiva e oggettiva: le controversie riguardavano gli stessi soggetti e atti edilizi strettamente collegati, sicché la loro definizione unitaria rispondeva a esigenze di economia processuale.

Nel merito, il Collegio ha preso atto della rinuncia intervenuta nelle more dell’udienza e della sua accettazione da parte di tutti i resistenti e controinteressati. Tale sequenza integra il presupposto dell’estinzione del giudizio ex art. 35 c.p.a., che il Tribunale ha dichiarato per entrambi i ricorsi riuniti.

Quanto alle spese, il Collegio ha valorizzato l’accordo manifestato dalle parti sul punto, ritenendo sussistenti i presupposti per la loro compensazione integrale. La regolazione delle spese ha seguito, dunque, il criterio consensuale espresso dalle parti, senza dare applicazione al criterio della soccombenza.

La sentenza si è chiusa con l’ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa, senza alcun esame delle censure articolate avverso i titoli edilizi, rimaste assorbite dalla declaratoria di estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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