Daspo e reato di pericolo astratto: pene sostitutive da rimotivare (Cass. pen. Sez. III n. 34370 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 6, comma 6, legge n. 401/1989, che sanziona la violazione del divieto di accesso ai luoghi interdetti dal Daspo e dell’obbligo di presentazione impartiti dal Questore, integra un reato di pericolo astratto di mera condotta, che si perfeziona con la sola violazione delle prescrizioni. Non è richiesto l’accertamento di un evento di danno né di un pericolo concreto causalmente riconducibile alla condotta, poiché la prognosi di pericolosità è effettuata ex ante dal legislatore. Ne segue che il mero accesso o stazionamento nei luoghi vietati, nell’arco temporale di interdizione, configura il reato, rilevando solo eventuali cause di giustificazione. In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il diniego può fondarsi anche sui soli precedenti penali, ma solo se da una motivazione specifica, puntuale e concreta emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in conferma della sentenza di primo grado, ha condannato tre imputati per il reato di cui all’art. 6, commi 1 e 6, legge n. 401/1989. Gli imputati, già destinatari di un provvedimento di Daspo che vietava loro l’accesso all’area circostante lo stadio in occasione degli incontri di calcio, si trovavano insieme a un gruppo di ultras in un locale pubblico situato in una via a loro interdetta, a circa 550 metri dall’impianto sportivo, in occasione di una competizione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre i condannati, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione quanto alla responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego delle sanzioni sostitutive del lavoro di pubblica utilità. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della fattispecie. La norma posta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione di competizioni sportive si configura come reato proprio, di mera condotta e di pericolo astratto, che si perfeziona con la mera violazione del divieto di accesso o dell’obbligo di presentazione. Il testo non richiede, quale elemento normativo, l’accertamento di un evento di danno o di un pericolo concreto riconducibile alla violazione.
I reati di pura condotta di pericolo astratto, osserva la Corte, sono svincolati dalla verificazione probatoria di un evento: la prognosi di pericolosità è effettuata ex ante dal legislatore, che positivizza regole di condotta specifiche. Ne segue che la condotta di mero accesso o stazionamento nei luoghi specificamente vietati, nell’arco temporale in cui l’accesso è interdetto, integra la fattispecie, assumendo rilevanza solo eventuali cause di giustificazione.
La Corte distingue la fattispecie base dall’art. 6-bis legge n. 401/1989, che punisce il lancio materiale pericoloso, lo scavalcamento e l’invasione di campo e che richiede espressamente il concreto pericolo per le persone (Sez. 3 n. 545 del 01.12.2022, Rv. 284032). L’esigenza di prevenire contatti pericolosi tra tifosi costituisce la ratio del divieto, ossia la ragione politico-criminale perseguita dal legislatore, e non un evento di pericolo concreto.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato che gli imputati avevano fatto accesso ai luoghi loro inibiti, non assumendo rilevanza i motivi personali di frequentazione né il fatto che lo stazionamento sia avvenuto senza contatto violento con le tifoserie opposte. Le censure sull’estensione temporale della permanenza investono valutazioni di prova riservate al giudice di merito, insindacabili in cassazione. Quanto alla sentenza assolutoria del Gip richiamata dai ricorrenti, le relative motivazioni sono state prodotte solo in sede di legittimità; nel merito, il caso non è assimilabile alla visione della partita da una privata dimora, poiché difetta la ratio del divieto (Sez. 3 n. 43575 del 11.07.2018, Rv. 275390).
La Corte ritiene invece fondata la doglianza sul diniego delle pene sostitutive. Il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché da una motivazione specifica e concreta emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva (Sez. 5 n. 24093 del 13.05.2025, Rv. 288210). Nella specie il giudice si è limitato a richiamare gli stessi elementi posti a fondamento della determinazione della pena, con motivazione apparente e stereotipata, senza specificazione per ciascun ricorrente. La sentenza è pertanto annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino; il ricorso è rigettato nel resto.
Nota della Redazione
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