Pene sostitutive e sospensione condizionale ammesse per fatti anteriori al 2022 (Cass. pen. Sez. III n. 34371 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di applicare le pene sostitutive nei casi in cui sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, introdotto dall’art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689 ad opera dell’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione. Trattandosi di previsione di natura sostanziale, opera il disposto dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., con applicazione della norma più favorevole all’imputato. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali è punito a dolo generico, integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti: non rileva la situazione di difficoltà economica del datore di lavoro che abbia destinato le risorse a debiti ritenuti più urgenti. La notifica dell’avvenuto accertamento della violazione da parte dell’ente previdenziale non è elemento costitutivo del reato, ma condizione della causa di non punibilità collegata al versamento nel termine di tre mesi.

Il Fatto

La ricorrente, nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante di una ditta, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 23/12/2024. In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte territoriale aveva dichiarato prescritti i reati riferiti agli anni 2015 e 2016 e rideterminato la pena per la residua imputazione relativa all’anno 2017, per il mancato versamento dei contributi previdenziali in misura superiore alla soglia, infliggendo due mesi di reclusione ed euro 270 di multa, con non menzione della condanna.

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, avendo dovuto fronteggiare oggettive difficoltà economiche dell’impresa; lamenta la mancata notifica delle diffide di pagamento; censura il diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, sul presupposto che la concessa sospensione condizionale sia ostativa a una valutazione delle condizioni soggettive e oggettive.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni è integrato, essendo a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti. Non rileva, sotto il profilo soggettivo, che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse a debiti ritenuti più urgenti, essendo suo onere ripartire le risorse disponibili in modo da adempiere all’obbligo contributivo, anche a costo di non corrispondere per intero i compensi. Il giudice di merito ha valorizzato i modelli DM 10, la cui presentazione equivale ad attestazione della corresponsione delle retribuzioni, desumendone la consapevolezza dell’omissione.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte precisa che la notifica dell’accertamento da parte dell’ente previdenziale non è elemento costitutivo del reato, ma condizione della causa di non punibilità prevista dalla seconda parte della disposizione, attivabile con il versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica. L’iscrizione a ruolo dei crediti non è presupposto necessario, attenendo alla riscossione coattiva e non assumendo rilievo penale. In assenza di regolare notifica, l’imputato può comunque fruire della causa di non punibilità, contenendo il decreto di citazione gli elementi essenziali.

E’ invece fondato il terzo motivo. Il divieto di applicare le pene sostitutive quando sia disposta la sospensione condizionale, previsto dall’art. 61-bis legge n. 689 del 1981, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione introduttiva. Per la natura sostanziale della previsione trova applicazione l’art. 2, quarto comma, cod. pen., con applicazione della norma più favorevole. I criteri per la sostituzione restano quelli dell’art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo modificato dalla legge n. 134 del 2003, non potendosi combinare frammenti di discipline diverse, con violazione del principio di legalità.

La Corte territoriale aveva negato la sostituzione della pena detentiva breve richiamando il beneficio concesso dal giudice di primo grado, ritenendolo erroneamente ostativo. La sentenza è pertanto annullata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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