La disciplina dei progetti prioritari non deroga ai termini della VIA (TAR Emilia-Romagna n. 25 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni introdotte dall’art. 1 del decreto-legge n. 153 del 2024, come convertito dalla legge n. 191 del 2024, nell’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, dettate in tema di ordine di trattazione dei progetti energetici prioritari, non derogano ai termini perentori di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale per i progetti non prioritari e non compresi nel PNRR. L’ultimo periodo del nuovo comma 1-ter dell’art. 8 citato, nel far salvi i termini solo per i progetti PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare, non può essere letto come una clausola di salvezza generale. Un’interpretazione che lasciasse i progetti “minori” privi di qualsiasi termine finale si porrebbe in contrasto con il principio di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento. Il silenzio-inadempimento dell’amministrazione resta pertanto illegittimo e va accertato l’obbligo di provvedere.

Il Fatto

La ricorrente è una società attiva nel settore degli impianti fotovoltaici. Ha presentato in data 19 luglio 2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica istanza di VIA per un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 24 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Ferrara.

Il progetto ricade nell’Allegato I-bis alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 e, al contempo, tra i progetti di competenza statale di cui all’Allegato II. L’avviso al pubblico è stato pubblicato il 21 settembre 2023. Il termine massimo per l’istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC è spirato il 29 gennaio 2024; quello per l’adozione del provvedimento finale il 28 febbraio 2024. La società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla questione interpretativa sopravvenuta, relativa all’ultimo periodo del nuovo comma 1-ter dell’art. 8 del Codice ambiente, che fa salvi i termini dei procedimenti di valutazione ambientale solo per i progetti compresi nel PNRR o finanziati dal fondo complementare. In via preliminare, il Tribunale esclude che il progetto in esame rientri tra quelli PNRR, avendo potenza inferiore ai 50 MWp e non risultando finanziato né specificamente individuato.

La nuova disciplina è qualificata come norma procedimentale, di immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, non essendo il potere consumato dall’inutile decorso del termine. Attraverso un’analisi letterale, sistematica e finalistica, il Collegio argomenta in senso favorevole all’incidenza della novella sui termini delle procedure non prioritarie: l’inclusio unius, exclusio alterius, il divieto di interpretazioni abrogatrici e l’esigenza di riconoscere un effetto utile alla disposizione deporrebbero tutti in tale direzione.

Il Tribunale prende però atto dell’opposto e prevalente orientamento giurisprudenziale, formatosi anche dopo il decreto-legge, che ha costantemente escluso l’incidenza della novella sui termini, citando numerose pronunce di TAR e del Cons. Stato. Rileva che tale giurisprudenza non si è posta il problema interpretativo centrale e segnala l’obiter dictum di Cons. Stato n. 9737 del 2024, che avrebbe letto la clausola di salvezza come riferita indistintamente a tutti i progetti.

La soluzione interpretativa proposta, osserva il Collegio, esporrebbe la norma a dubbi di costituzionalità, per violazione del principio della necessaria previsione di un termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, a tutela dell’affidamento del privato. La nuova normativa appare lacunosa sia nel non aver disposto proroghe o sospensioni per i procedimenti “minori”, sia nel non aver imposto al decreto ministeriale di definire l’agenda e un termine per le pratiche non prioritarie.

In conclusione, il Tribunale, per uniformità di trattamento e a tutela della prevedibilità delle decisioni, si adegua all’orientamento maggioritario e ritiene non derogati i termini perentori di cui all’art. 25 del Codice ambiente. Accoglie quindi il ricorso, dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina all’amministrazione di provvedere entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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