La novella 2024 non deroga ai termini perentori della VIA (TAR Emilia-Romagna n. 27 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche introdotte dall’art. 1 del d.l. n. 153 del 2024, come convertito dalla legge n. 191 del 2024, nell’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 non derogano ai termini perentori di conclusione del procedimento di VIA per i progetti non prioritari e non compresi nel PNRR. L’ultimo periodo del nuovo comma 1-ter, nel far salvi i termini solo per i progetti PNRR e del fondo complementare, si presta a letture ambigue e incomplete. L’art. 25, comma 7, del Codice ambiente conserva la sua portata generale, con la conseguenza che l’amministrazione è tenuta a provvedere e che il silenzio-inadempimento è illegittimo. La soluzione interpretativa opposta lascerebbe i progetti “minori” privi di termine finale, con dubbi di conformità a Costituzione e al principio di affidamento del privato.

Il Fatto

La ricorrente è una società titolare di un progetto di impianto fotovoltaico di potenza nominale di 21,60 MW, da realizzarsi nel territorio di un comune emiliano. In data 7 dicembre 2022 ha presentato al MASE istanza per la valutazione di impatto ambientale. Il progetto rientra tra quelli di competenza statale, con istruttoria affidata alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Pubblicato l’avviso al pubblico il 16 marzo 2023, la fase di consultazione si è chiusa il 15 aprile 2023. Entro il termine massimo per l’istruttoria tecnica la Commissione non si è espressa; nei successivi trenta giorni il Ministero non ha adottato il provvedimento di VIA. Da qui il ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento, con domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere e di nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare che il progetto non è compreso nel PNRR né finanziato dal fondo complementare, perché di potenza inferiore ai 50 MWp e non contemplato da alcuna previsione del Piano. La questione centrale riguarda quindi l’ultimo periodo del comma 1-ter dell’art. 8 del Codice ambiente, che fa salvi i termini della VIA solo “per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”.

Il Tribunale riconosce che plurimi argomenti ermeneutici — letterale, logico-sistematico, finalistico e storico-contestuale — depongono nel senso dell’incidenza della novella sui termini dei progetti non prioritari. L’inclusio unius, exclusio alterius e il divieto di interpretazioni abrogatrici sembrerebbero confermare che la disciplina pregiudica i termini per tutti gli altri progetti. La nuova disposizione è norma speciale e successiva rispetto all’art. 25, comma 7, che dichiara perentori tutti i termini del procedimento di VIA.

Il Collegio rileva però che la giurisprudenza amministrativa successiva al decreto-legge, pur numerosa e pressoché unanime, ha continuato a ritenere sussistente il silenzio-inadempimento, senza porsi il problema interpretativo del periodo in esame. Solo una pronuncia del Cons. Stato, Sez. IV, n. 9737 del 2024 richiama la disposizione in un obiter dictum, ma senza coglierne la limitazione specificativa ai soli progetti PNRR. Anche il TAR Toscana, Sez. II, n. 10 del 2025 attribuisce alla norma un valore solo esortativo, in termini non condivisibili.

Di fronte a tale contrasto, il Tribunale ritiene di doversi adeguare all’orientamento prevalente, per uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni. La lettura opposta lascerebbe i procedimenti “minori” privi di un termine finale, con dubbi di costituzionalità e di tutela dell’affidamento. Ne consegue che i termini di cui all’art. 25 del Codice ambiente non sono derogati: il ricorso è fondato e va accolto, con declaratoria dell’illegittimità del silenzio e ordine di provvedere entro trenta giorni, previa nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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