Daspo sportivo: sufficienza degli indizi e obbligo di motivare la durata massima (TAR Lombardia n. 409 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto anche in presenza del solo pericolo di lesione della sicurezza e dell’ordine pubblico, secondo il criterio del più probabile che non, e può fondarsi su una base indiziaria costituita da circostanze di portata generale e di significato tendenziale. Ai fini dell’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 non è necessario un accertato episodio di violenza o minaccia: è sufficiente una condotta obiettivamente preordinata alla partecipazione attiva a episodi violenti. La violazione di un precedente D.A.SPO non integra autonomo presupposto per un nuovo provvedimento, ma consente di aggravarne la portata temporale ex art. 6, comma 5. L’applicazione della durata massima richiede però specifica motivazione e non può prescindere da un giudizio di proporzionalità rispetto alla condotta concretamente realizzata.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Brescia, il 22 luglio 2023, gli ha imposto il D.A.SPO per la durata di dieci anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi interessati al transito dei tifosi, tra cui le vie circostanti lo stadio cittadino.
Il provvedimento si fonda sugli eventi occorsi l’1 giugno 2023 in occasione dell’incontro di calcio tra la squadra cittadina e quella del Cosenza. Il ricorrente si trovava nei pressi del percorso seguito dai tifosi ospiti, scortati dalla forza pubblica, ed era già destinatario di un precedente D.A.SPO emesso dal Questore di Firenze. Ha proposto quattro motivi, contestando i presupposti della misura, l’erronea applicazione dell’art. 6, comma 6, l’insussistenza della violazione del divieto e il difetto di motivazione sulla durata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il perimetro dell’art. 6, primo comma, legge n. 401/1989, elencando le ipotesi alternative che legittimano l’intervento del Questore. Le condotte contestate sono ricondotte alla lett. b), incentrata su comportamenti che non devono necessariamente risolversi in atti di violenza o minaccia, ma che, in un’ottica di massima anticipazione della soglia di tutela, espongono a pericolo la sicurezza pubblica perché denotano obiettiva preordinazione a episodi violenti.
Il D.A.SPO è qualificato come misura propria del diritto amministrativo della prevenzione, ispirata a logiche preventive e attivabile anche in presenza del solo pericolo di lesione. Il potere del Questore è connotato da ampia discrezionalità, con bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato all’accesso agli impianti. Il giudizio dell’Amministrazione può fondarsi anche su una base indiziaria, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (tra cui Consiglio di Stato n. 4141/2024 e Cons. Stato Sez. III n. 8381 del 29.9.2022).
Nel caso concreto il provvedimento ha delineato analiticamente le condotte: la presenza del ricorrente in un luogo noto come passaggio dei tifosi ospiti, la violazione del precedente divieto, il gesto di raccogliere da terra l’artifizio pirotecnico invece di allontanarsi. Tale condotta è letta come atto prodromico a ulteriore violenza, con finalità di provocazione della tifoseria avversaria. Il primo motivo è quindi infondato.
Il secondo e il terzo motivo sono parimenti respinti. Il richiamo alla violazione dell’art. 6, comma 6 serve a delineare il contesto di fatto e, pur non costituendo presupposto autonomo, consente di aggravare la portata temporale ai sensi dell’art. 6, comma 5. È irrilevante la distanza dallo stadio, poiché il precedente provvedimento inibiva anche i luoghi di transito dei tifosi. Il Tribunale ribadisce la netta autonomia tra repressione penale e misura preventiva, non condizionata all’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, richiamando TAR Bolzano n. 15 del 18 dicembre 2024.
È invece accolto il quarto motivo. Il provvedimento non motiva la ragione dell’applicazione del divieto temporale massimo, che appare sproporzionato rispetto alla condotta realizzata. Il decreto è annullato in tale parte, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla durata entro trenta giorni, motivando le ragioni della scelta. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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