Ordinanza sindacale contingibile e urgente per amianto e dovere di bonifica del gestore della strada (TAR Lombardia n. 408 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 per imporre la messa in sicurezza e la bonifica di amianto abbandonato al gestore della strada, senza preventivo accertamento del dolo o della colpa di questi nell’abbandono. L’ordine non richiede un’approfondita istruttoria sulla proprietà dell’area, essendo sufficiente che il destinatario abbia la materiale disponibilità del bene da cui origina il pericolo e sia quindi in grado di intervenire tempestivamente. La qualificazione dell’atto dipende dal suo contenuto sostanziale: il richiamo all’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 e l’oggetto dichiaratamente urgente escludono che si tratti di ordinanza di rimozione ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La questione della responsabilità causale va risolta semmai ex post, ai fini della rivalsa dei costi.
Il Fatto
Una società distributrice di energia elettrica chiede al Comune l’autorizzazione a interrare una linea lungo una strada dismessa, indicata in catasto come vecchia strada statale. Il Comune rinvia la richiesta al gestore stradale, che nega ogni competenza sull’area; la Provincia, interpellata, riferisce che il tratto non è mai stato formalmente trasferito al demanio provinciale.
A seguito della segnalazione di privati sulla presenza di eternit lungo il sedime, il Comune avvia il procedimento e ingiunge al gestore, con ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, di dare avvio entro trenta giorni agli interventi di messa in sicurezza, rimozione, smaltimento e bonifica. Il gestore impugna davanti al TAR, che respinge la domanda cautelare; la causa giunge alla decisione di merito con la resistenza del Comune e della Provincia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’atto, esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo. L’ordinanza richiama solo genericamente il d.lgs. n. 152/2006, cita espressamente l’art. 50 d.lgs. n. 267/2000 e reca nell’oggetto la formula dell’urgenza: si tratta dunque di provvedimento contingibile e urgente, non di ordine di rimozione ex art. 192, comma 3. Da ciò deriva che non occorreva l’accertamento del dolo o della colpa del destinatario, estraneo al perimetro del potere esercitato.
La Corte precisa la funzione dell’istituto: l’ordinanza sindacale prescinde dalla colpevolezza e presuppone soltanto che il destinatario abbia la disponibilità dell’area e possa eseguire gli interventi urgenti. La responsabilità di chi ha causato la situazione resta questione da affrontare ex post, sul piano della rivalsa (richiamata Cons. Stato, sez. II, n. 4183 del 2020). L’urgenza non è esclusa dall’esistenza dei rimedi del d.lgs. n. 152/2006, che possono rivelarsi inadeguati (richiamate Cons. Stato, sez. IV, n. 2208 del 2023 e n. 4802 del 2021).
Sul primo motivo, relativo alla titolarità della strada, il Collegio osserva che l’amministrazione non è tenuta, in urgenza, a un’istruttoria approfondita sulla proprietà: rileva la posizione di chi può intervenire tempestivamente (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 536 del 2020 e TAR Lombardia, Milano, n. 1889 del 2021). Nel caso concreto la planimetria catastale indicava il tratto come strada statale e non era emerso alcun provvedimento di trasferimento.
Il Tribunale conferma poi, in diritto, che la proprietà è statale. La strada faceva parte del tracciato originario della statale 11, istituita con la legge n. 1094 del 1928 e passata in gestione all’Anas con il d.lgs. n. 38/1946; dopo la variante degli anni Cinquanta il tratto originario è rimasto privo di formale declassificazione. Né la legge n. 126/1958, né gli artt. 3 e 4 d.P.R. n. 495/1992 consentono di ritenere automatico il passaggio di proprietà: anche nell’ipotesi dell’art. 4, comma 3, occorre un provvedimento formale. Il tratto resta quindi dello Stato e in gestione Anas.
Quanto al quarto motivo, la localizzazione dell’amianto “al lato del tratto di strada” era sufficiente, essendo il materiale individuabile con un sopralluogo. L’ordine entro trenta giorni supera il vaglio di proporzionalità e le ragioni di urgenza sono implicite nell’esposizione alle intemperie, al transito e agli incendi. Non operano gli artt. 239 e 244 d.lgs. n. 152/2006, mancando una contaminazione di suolo o acque, e la censura sull’art. 10 legge n. 257/1992 è generica. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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