Revoca del nulla osta per marca da bollo non autentica (TAR Puglia n. 64 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro stagionale è legittima quando l’Amministrazione accerti la non autenticità del codice identificativo della marca da bollo indicata nella domanda, con conseguente non veridicità della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La sistematicità della condotta, desumibile dal rilevante numero di istanze irregolari presentate dalla medesima ditta richiedente, esclude che l’irregolarità possa essere circoscritta a una mera violazione di carattere fiscale e integra il venir meno di un presupposto essenziale per il rilascio del nulla osta e del conseguente permesso di soggiorno.

Il Fatto

Una società imprenditrice aveva presentato istanza per l’assunzione di manodopera straniera, ottenendo il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale. Successivamente, la Prefettura di Foggia ha adottato un provvedimento di revoca del nulla osta, riscontrando la non autenticità del codice identificativo associato alla marca da bollo indicata nella domanda.

Avverso tale provvedimento, la società ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto e deducendo, in sostanza, che l’irregolarità della marca da bollo costituisse una mera violazione di carattere fiscale, non ostativa alla conferma del nulla osta all’ingresso, come già rilevato in precedenti occasioni dalla stessa Sezione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di esame dell’istanza cautelare, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l’accoglimento. L’Amministrazione ha adeguatamente evidenziato le ragioni della revoca, riconducibili alla non autenticità del codice identificativo della marca da bollo e alla conseguente non veridicità della dichiarazione resa in sede di presentazione dell’istanza ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Il Collegio ha valorizzato un elemento fattuale di particolare rilevanza: il numero delle pratiche irregolari presentate dalla medesima ditta richiedente (ben 15) dimostra la sistematicità della condotta. Tale circostanza ha logicamente indotto lo sportello unico a non circoscrivere l’irregolarità a una mera violazione fiscale, ma a considerarla un elemento nuovo e autonomo, idoneo a integrare il venir meno di uno dei presupposti essenziali per la presentazione dell’istanza di nulla osta e per il rilascio del permesso di soggiorno stagionale.

La motivazione dell’ordinanza richiama, tra i presupposti essenziali, anche il vincolo di fiducia che deve necessariamente sussistere tra i privati imprenditori e le Amministrazioni preposte al controllo, menzionato nell’atto impugnato. La reiterazione della contraffazione delle marche da bollo è stata quindi ritenuta sintomatica dell’assenza di tale affidamento, legittimando la revoca del provvedimento favorevole.

In conclusione, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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