Giudizio di commissione legittimo se applica griglie senza deroghe al PDP (Cons. Stato n. 3017 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione esaminatrice che applichi le griglie di valutazione approvate e dia concreta attuazione alle misure compensative e dispensative del Piano didattico personalizzato adempie all’obbligo motivazionale, che si esaurisce nella predeterminazione degli indicatori e dei descrittori tradotti in valori numerici. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione degli elaborati resta circoscritto alla discrezionalità tecnica e opera nei soli limiti della illogicità manifesta, della macroscopica irragionevolezza e del radicale travisamento dei fatti. Non sussiste alcun obbligo di motivazione rafforzata in ordine all’eventuale applicazione di deroghe e rimodulazioni delle prove. La mera assenza di tracce documentali di una riunione preliminare della commissione non dimostra, di per sé, l’omessa predisposizione delle misure, quando la documentazione ne attesti l’approntamento. Il difetto di vigilanza dell’Ufficio scolastico regionale richiede la prova del nesso causale con l’atto impugnato.

Il Fatto

Gli appellanti, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, impugnavano davanti al TAR Lombardia il verbale di scrutinio e la scheda personale redatti dalla sottocommissione della scuola paritaria per la sessione d’esame conclusiva del primo ciclo, con i quali era stato deliberato il mancato superamento dell’esame da parte dell’alunno. Chiedevano l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’ammissione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado e la condanna al risarcimento dei danni.

La vicenda riguardava uno studente con disturbo specifico di apprendimento diagnosticato e per il quale erano stati predisposti un piano didattico personalizzato e, per l’anno scolastico successivo, un nuovo Piano scolastico personalizzato con misure compensative e metodologie di verifica. All’esito delle prove l’alunno riportava la votazione di 5. Il primo giudice respingeva il ricorso, ritenendo smentite documentalmente le censure e non provati i profili relativi alla prova orale e a quella interdisciplinare. Contro tale decisione è stato proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il gravame. Sul primo motivo, relativo alla dedotta omessa pronuncia e all’errata attribuzione del punteggio nella prova scritta di matematica, la sentenza ritiene che il primo giudice abbia compiutamente scrutinato la censura, chiarendo che la griglia prodotta dagli appellanti era provvisoria e sostituita da quella definitiva. Quest’ultima, in presenza di un punteggio di grave insufficienza peraltro non contestato, non determinava alcun errore di calcolo del voto finale. La tabella provvisoria conteneva un mero errore materiale, poiché avrebbe condotto al medesimo tempo al voto 5 e al voto 4; la scuola la revisionava individuando lo scaglione 41-50 per il voto 5.

Il secondo motivo, con cui si contestava l’inosservanza delle cautele per la preparazione delle prove di uno studente con disturbo certificato, è dichiarato generico e privo di riscontro. Non risulta dimostrato che la scuola non abbia applicato le misure del PDP né che abbia omesso di predisporre le prove specifiche. Quanto alla lamentata assenza di tracce documentali della riunione preliminare della commissione, la Corte precisa che tale lacuna, in assenza di riscontri obiettivi, non consente di concludere che le misure non siano state approntate, risultando invece provate documentalmente.

Sul terzo motivo, concernente la mancata dispensa dalla valutazione degli errori di calcolo, il Collegio ritiene esaustiva la valutazione complessiva del primo giudice sulla corretta applicazione delle misure previste dal piano e dalla legge n. 170/2010. Non è condivisibile la tesi degli appellanti circa un obbligo di motivazione rafforzata sulle deroghe e rimodulazioni.

Il quarto motivo, sul difetto di motivazione e sulla mancata predeterminazione dell’incidenza delle singole voci sul voto numerico, è respinto perché generico e indimostrato e comunque irrilevante rispetto alla discrezionalità tecnica della commissione, i cui ambiti valutativi sono correttamente richiamati nella sentenza appellata, non emergendo contraddittorietà, illogicità manifesta o macroscopica irragionevolezza. L’ultimo motivo, sulla violazione dell’art. 8, comma 2, d.P.R. n. 17/2009 per difetto di vigilanza, è infondato per mancata dimostrazione del nesso causale tra la lamentata carenza e l’atto impugnato. I motivi riproposti in via devolutiva restano assorbiti; l’appello è respinto, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese per peculiari motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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