Il DASPO allo stadio richiede prova della partecipazione attiva alla violenza (TAR Toscana n. 907 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, è misura di prevenzione che incide sulla libertà personale e può essere irrogato solo in presenza di elementi di fatto dai quali desumere, secondo il criterio del più probabile che non, che il destinatario abbia tenuto una condotta concretamente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione. La mera presenza sul luogo degli scontri, in posizione defilata e senza alcun contributo causale, non integra i presupposti della misura. È inammissibile una praesumptio de praesumpto che faccia ricadere sui singoli la responsabilità oggettiva di trovarsi nel luogo delle violenze. Anche nei comportamenti di gruppo occorre individuare una somma di responsabilità individuali omogenee, supportate da elementi diretti o presuntivi.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso agli impianti sportivi dove si svolgono competizioni calcistiche, per la durata di un anno, con estensione ai luoghi adiacenti e a quelli interessati dal transito dei tifosi. La misura si fondava su un episodio verificatosi al termine di un incontro di calcio: un gruppo di sostenitori organizzati della squadra ospite avrebbe forzato le porte del pullman che li riportava alla stazione, sarebbe sceso in strada e avrebbe preso parte a una rissa con la tifoseria locale.

Il ricorrente ha lamentato l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, il difetto di istruttoria, l’errata interpretazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e l’indeterminatezza dell’indicazione dei luoghi interdetti. Costituitasi l’Amministrazione, la domanda cautelare era accolta con ordinanza della camera di consiglio del 21 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per una ragione decisiva, già valorizzata in sede cautelare: dall’annotazione della Questura, dai video e dalle foto versati in atti il ricorrente non risulta direttamente coinvolto in episodi di violenza, né risulta che abbia incitato, inneggiato o indotto alla violenza, né che abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva agli scontri.

Il giudice ricostruisce la natura della misura: il divieto di accesso agli impianti sportivi è una misura di prevenzione volta a evitare il prodursi, in futuro, di turbative all’ordine o alla sicurezza pubblica. Poiché incide sulla libertà personale, è legittima solo se applicata in modo rigorosamente ancorato ai presupposti legislativamente stabiliti. All’Autorità amministrativa compete il bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza e quello privato ad accedere liberamente agli stadi, ma è sempre necessario che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto pericoloso, come affermato dal T.A.R. Piemonte, I sez., 20 maggio 2020 n. 303.

Quanto al momento della discesa dal pullman, il provvedimento descrive un gruppo di tifosi che avrebbe fermato i mezzi navetta e forzato le porte. Il ricorrente non risulta però identificato all’interno del gruppo, né emerge che abbia concretamente concorso ad azioni di forza o impugnato aste e bastoni. Egli viene identificato solo attraverso un fermo immagine relativo al momento successivo: il fotogramma e il video non catturano la partecipazione attiva alla rissa, ma lo ritraggono mentre staziona ai margini del muretto di recinzione, intento a osservare, né armato né travisato, senza manifestare volontà di partecipazione.

Manca dunque alcun elemento probatorio dal quale desumere, secondo il criterio del più probabile che non, la responsabilità personale del ricorrente: la sua condotta è meramente neutra e passiva. Anche nei comportamenti di gruppo deve essere possibile individuare una somma di responsabilità individuali omogenee, supportate da elementi diretti o presuntivi (cfr. Cons. Stato, III sez., n. 2997 del 2019). Richiamando Cons. Stato, III sez., n. 4716 del 2018, il Collegio ribadisce che sarebbe inammissibile una presunzione che faccia ricadere sui singoli la sola responsabilità oggettiva di trovarsi sul luogo delle violenze senza prendervi parte.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento delle ulteriori censure. Le spese processuali sono compensate tenuto conto della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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