Dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse chiude il giudizio senza merito (TAR Puglia n. 501 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. La carenza di interesse ricorre, invece, quando il ricorrente non impugna un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli, quando il provvedimento si fonda su più ragioni indipendenti e solo alcune sono censurate, quando sopravviene un fatto che rende inutile l’eventuale annullamento, o quando la parte dichiara di non avere più interesse. In tali ipotesi il giudice dichiara il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con esonero da ogni valutazione nel merito.

Il Fatto

Una società operante nel settore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, gestore uscente del servizio nel Comune di Massafra, partecipava alla procedura aperta indetta nel 2023 per l’affidamento biennale dei servizi di igiene urbana, con importo a base d’asta di € 6.486.000,00. Con provvedimento del 24.7.2023 il Comune disponeva l’esclusione della società, richiamando il Disciplinare di Gara e l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presupposto dell’esclusione era il decreto della Prefettura di Taranto del 18.7.2023, che aveva respinto l’istanza di rinnovo dell’iscrizione della società nella c.d. White List di cui all’art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012, con contestuale cancellazione dall’elenco. La società impugnava dinanzi al TAR Puglia l’esclusione, il diniego prefettizio, il preavviso di diniego, il provvedimento di diniego di accesso e le non conosciute “Informazioni delle Forze di Polizia”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si sofferma sul sopravvenuto assetto degli interessi. Con istanza depositata il 13 marzo 2024 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso. Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. e l’esonero da ogni valutazione di merito.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La prima si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento amministrativo. La seconda si verifica in ragione di una delle cause tipizzate, tra cui la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione.

Il Collegio richiama il costante orientamento amministrativo, individuato in Cons. Stato, sez. V, sentenza del 13 novembre 2023, n. 9683, e ne fa applicazione diretta: la dichiarazione della ricorrente integra una delle ipotesi di carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Per mera completezza espositiva il Tribunale aggiunge un’ulteriore ragione di improcedibilità. La società non ha impugnato il provvedimento comunale del 25 ottobre 2023 di aggiudicazione definitiva della gara in favore di altro operatore, né ha censurato l’atto con cui è stata comunicata la decorrenza del servizio dal 1° dicembre 2023. Il mancato esperimento dell’impugnazione dell’atto presupposto o collegato determina effetti sfavorevoli non più rimovibili. A ciò si aggiunge che il ricorso connesso è stato respinto, sicché l’ipotetico annullamento dell’esclusione non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta alla ricorrente.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che le parti resistenti non hanno insistito per l’accertamento della soccombenza virtuale e le dichiara integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *