Esclusione per mancata indicazione del numero BD/RDM: rinvio a merito (TAR Lombardia n. 848 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La complessità e la non manifesta fondatezza delle censure proposte avverso l’esclusione di un concorrente da una procedura di gara per la mancata indicazione del numero BD/RDM in relazione ai prodotti offerti impongono un approfondito esame del merito, non compatibile con la fase cautelare. In tale evenienza, il giudice amministrativo fissa l’udienza pubblica per la trattazione del merito, essendo la posizione del ricorrente pienamente reintegrabile in caso di accoglimento del ricorso, soprattutto quando la procedura sia finalizzata alla stipula di un accordo quadro e non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante nell’ambito di una procedura di gara per la fornitura di sistemi integrati per la diabetologia territoriale, lotto 4. L’esclusione era motivata dalla mancata indicazione del numero BD/RDM in relazione ai prodotti offerti, circostanza emersa all’esito della valutazione della Commissione giudicatrice. La società presentava istanza di annullamento in autotutela, successivamente respinta dalla stazione appaltante, e proponeva quindi ricorso avverso l’esclusione e gli atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, valutata la domanda cautelare, ha ritenuto che le questioni poste a fondamento del ricorso presentassero una complessità tale da non consentire una definizione sommaria nella fase incidentale. Tale complessità, riguardando l’interpretazione della lex specialis e la riconducibilità della mancata indicazione del numero identificativo del prodotto alla fattispecie escludente, escludeva al contempo la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio ha inoltre considerato che la procedura era finalizzata alla stipula di un accordo quadro e che, nell’attuale fase, la gara non risultava ancora aggiudicata. In caso di accoglimento del ricorso all’esito del giudizio di merito, la posizione della società ricorrente avrebbe potuto essere pienamente reintegrata, senza pregiudizio irreparabile nell’immediato.
Conseguentemente, il Tribunale ha disposto il rinvio della controversia all’udienza pubblica per la trattazione del merito, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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