Divieto questorile richiede denuncia e pericolo per la sicurezza urbana (TAR Lombardia n. 522 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO urbano di cui all’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017, richiede due requisiti: la denuncia per i reati ivi indicati e il pericolo per la sicurezza. Il riferimento alla denuncia non va inteso in senso processual-penalistico, ma come fatto storico del deferimento all’autorità giudiziaria. Il pericolo per la sicurezza appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e si accerta secondo la logica del “più probabile che non”, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Non occorrono prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti qualificati. Il giudizio di proporzionalità della misura si rapporta alla durata, contenuta entro i limiti di legge, e all’estensione territoriale correlata ai luoghi dei fatti.

Il Fatto

Il Questore di Sondrio, con provvedimento del 3 marzo 2022, ha vietato al ricorrente di accedere, dalle ore 17.00 alle ore 06.00 di tutti i giorni e per un anno, ai pubblici esercizi indicati nel provvedimento, nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze, sull’intero territorio provinciale. Il provvedimento si fonda sull’art. 13-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 14/2017.

Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità sotto il profilo temporale e spaziale, l’irragionevolezza e la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. La domanda cautelare è stata respinta. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la fattispecie normativa richiamando l’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, che consente al Questore di disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi specificamente individuati nei confronti di persone denunciate per i reati ivi previsti, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. La misura può essere limitata a specifiche fasce orarie e non può avere durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni.

Sul primo requisito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la denuncia non va letta in senso processual-penalistico, come esclusiva dei reati perseguibili a querela, ma come riferimento al fatto storico del deferimento all’autorità giudiziaria (TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 95 del 2025).

Sul secondo requisito, la sentenza richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 866 del 2019: il DASPO urbano appartiene al diritto amministrativo della prevenzione, con anticipazione della soglia di intervento alle situazioni di pericolo concreto, valutate secondo la logica del “più probabile che non”. Non si richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. Il giudizio di pericolosità non richiede prove compiute della commissione di reati, bastando anche meri sospetti qualificati (TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 95 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, n. 5 del 2024; TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5375 del 2011).

Applicando tali canoni, il Collegio ritiene soddisfatti entrambi i requisiti. L’Amministrazione ha valorizzato plurimi episodi aggressivi commessi nel 2020 e nel 2021 in aree adiacenti a esercizi pubblici, oggetto di procedimenti penali per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per lesioni aggravate, connotati da particolare disvalore sociale.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale esclude la sproporzione: sul piano temporale la misura di un anno è inferiore al limite massimo dei due anni e tiene conto del fatto che il provvedimento si basa su denunce e non su condanne; sul piano spaziale gli episodi sono stati commessi nella provincia di Sondrio, sicché la scelta del territorio provinciale non è irragionevole. La doglianza sull’omissione della comunicazione di avvio del procedimento è respinta, perché il ricorrente non avrebbe potuto apportare alcun contributo significativo all’istruttoria. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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