Riconoscimento titolo estero, onere documentale e autoresponsabilità (Cons. Stato n. 9324 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro impone all’amministrazione una valutazione comparativa in concreto del percorso formativo, ma tale dovere presuppone che l’istante abbia fornito gli elementi documentali essenziali. La certificazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato di origine è l’unico strumento che attesta la qualifica professionale conseguita e il suo ambito di applicabilità. In sua assenza l’amministrazione non può procedere alla comparazione, né disporre eventuali misure compensative, che presuppongono l’accoglimento dell’istanza. Il principio di autoresponsabilità grava sul richiedente, che deve corredare ab origine la domanda della documentazione necessaria. La sopravvenuta produzione del documento in corso di giudizio non determina illegittimità sopravvenuta del diniego.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha impugnato la sentenza con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso di un’insegnante laureata in giurisprudenza, annullando il diniego opposto alla sua istanza di riconoscimento della specializzazione conseguita in Romania su posto di insegnamento di scienze giuridiche. L’amministrazione aveva rigettato la domanda per mancanza dell’attestazione del competente Ministero romeno recante l’indicazione della disciplina insegnabile e della fascia di età degli alunni, nonché per carenza di dichiarazione sulla durata legale dei percorsi formativi.
Il TAR, richiamando le sentenze dell’Adunanza plenaria n. 18 e 19 del 2022, aveva ritenuto che le verifiche vadano svolte anche in mancanza dei documenti necessari e che il Ministero possa richiedere l’integrazione o la regolarizzazione degli stessi. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, a fronte di una laurea conseguita in Italia e della qualificazione abilitante ottenuta in un Paese UE, non sussistono i presupposti per il diniego (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198). Sulla base degli artt. 45 e 49 del TFUE, le autorità nazionali devono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato e raffrontarla con quella richiesta dalla normativa interna, valutando tutti i titoli e l’esperienza acquisita, anche in Paesi terzi.
Il Consiglio di Stato conferma i principi dell’Adunanza plenaria n. 22 del 2022: non è richiesta l’identità tra i titoli, essendo sufficiente una mera equivalenza, e le certificazioni estere vanno confrontate con le qualifiche richieste in Italia, disponendo se del caso le misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Nel medesimo senso la Corte di giustizia, con la sentenza 8 luglio 2021, C-166/20, ha precisato che in caso di corrispondenza piena il riconoscimento è dovuto, in caso di corrispondenza parziale lo Stato può esigere la prova delle conoscenze mancanti, in caso di differenze sostanziali può fissare misure di compensazione.
Tali principi, tuttavia, non esimono l’istante dal rispettare il principio di autoresponsabilità. Nel caso concreto l’appellata ha prodotto solo parte della documentazione richiesta: non ha fornito l’attestazione ministeriale romena, la durata legale dei percorsi Nivel I e Nivel II, i programmi formativi completi, né alcun elemento sulle conoscenze specialistiche acquisite. L’incompletezza non è solo formale, perché il certificato dell’autorità competente è l’unico idoneo ad attestare se e in quale materia l’istante abbia ottenuto il diritto di insegnare in Romania.
Ne deriva l’impossibilità per l’amministrazione di operare la comparazione e di disporre eventuali misure compensative, che presuppongono l’accoglimento dell’istanza. La produzione dell’attestazione solo nel corso del giudizio, peraltro successiva al diniego, depone per la sostanziale correttezza del provvedimento e non ne determina l’illegittimità sopravvenuta. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.