La tariffa fissa onnicomprensiva resta tale e il GSE può correggere l’algoritmo (Cons. Stato n. 6531 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La normativa spalma incentivi (art. 26, comma 4, d.l. n. 91/2014) rimodula la sola componente incentivante della tariffa fissa onnicomprensiva, calcolata secondo il metodo previsto per gli impianti di taglia superiore, senza trasformare la tariffa da fissa in variabile né articolarla in due distinte fonti di ricavo. Il prezzo zonale opera quale fattore interno di determinazione delle due componenti e trova un limite nella TFO. La correzione dell’algoritmo di calcolo da parte del GSE costituisce esercizio del potere di determinazione delle modalità operative di erogazione e non integra un provvedimento di autotutela: si tratta di mera formula matematica, di natura vincolata. Nessun legittimo affidamento è configurabile nella percezione di importi superiori al regime tariffario prescelto, poiché il recupero ha natura di atto dovuto e l’operatore ha liberamente aderito a un meccanismo che lo pone al riparo dalle oscillazioni di mercato.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico, ammessa in forza di convenzione con il GSE a beneficiare della tariffa fissa onnicomprensiva sulla base del quinto conto energia, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio gli atti con cui il Gestore, a seguito dell’anomalo aumento dei prezzi dell’energia negli anni 2021 e 2022, ha rideterminato la tariffa correggendo la formula algoritmica di calcolo. La ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del diritto a mantenere la tariffa quantificata secondo l’originario algoritmo.

Il TAR Lazio, sez. III ter, n. 2794 del 12.02.2024 ha respinto il ricorso. La società subentrata nella titolarità dell’impianto ha proposto appello con cinque motivi, resistiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal GSE. Non si è costituita l’ARERA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la tesi secondo cui la spalma incentivi avrebbe reso variabile la tariffa, suddividendola in una componente tariffaria e una di mercato. L’argomento si infrange sul dato testuale: l’art. 26, comma 4, d.l. n. 91/2014 applica le riduzioni alla sola componente incentivante, “calcolata” secondo il d.m. 5 luglio 2012, sicché il rinvio riguarda esclusivamente il meccanismo quantitativo e non il perimetro applicativo. La TFO rimodulata resta fissa e onnicomprensiva.

Il prezzo zonale, osserva il Consiglio di Stato, non è parametro di indicizzazione della tariffa nel suo complesso ma fattore interno di determinazione delle due componenti: la componente incentivata cresce al diminuire del prezzo zonale, quella non incentivata trova un limite nella tariffa. La lettura opposta — prezzo di mercato in luogo della tariffa — snaturerebbe la ratio della normativa, volta a coniugare il sostegno alle rinnovabili con la sostenibilità dei costi per gli utenti finali, come affermato dalla Corte cost. n. 16 del 2017. L’operatore ha valutato ex ante la convenienza dell’adesione e non può ora invocare regole del mercato al quale è estraneo.

La correzione dell’algoritmo rientra nel potere riconosciuto al Gestore dall’art. 26, comma 2, d.l. n. 91/2014 e introduce una funzione di massimo alla componente non incentivante. Non è autotutela ex art. 21 nonies l. n. 241/1990: l’intervento ha a oggetto la formula e non il provvedimento, ha natura vincolata e si risolve in un’operazione matematica. Non viene in questione alcuna decisione algoritmica, ma un mero algoritmo suscettibile di rettifica.

Quanto all’affidamento, la Corte esclude che possa essere tutelato il mantenimento di importi superiori a quelli spettanti in base al regime prescelto; il recupero è atto dovuto e costituisce indebito oggettivo. Il richiamo alla Corte cost. n. 16/2017 conferma che la garanzia di costanza dell’incentivo non impone l’immutabilità ventennale della misura. Il termine ragionevole per l’intervento decorre non dal primo scostamento, ma dal momento in cui la sistematicità del superamento ha palesato l’incompletezza della formula.

È infine legittima la sospensione cautelare dell’erogazione, giustificata dalla mancanza della causa dell’incentivo e disposta “nelle more dell’implementazione della formula di calcolo”, con termine ancorato a evento futuro e certo. L’appello è respinto e le spese sono compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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