Sostegno scolastico: illegittima la riduzione delle ore per ragioni di organico (TAR Lazio n. 947 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’istruzione dell’alunno in condizione di disabilità grave costituisce diritto fondamentale che impone all’amministrazione scolastica di apprestare un nucleo indefettibile di garanzie, fino alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza. Il provvedimento del Dirigente Scolastico che riduca il monte-ore rispetto alla proposta del GLO è illegittimo per difetto di motivazione quando si fondi su un criterio astratto e generale, quale la mera assegnazione di una cattedra, senza riferimento alla condizione e ai bisogni individuali dell’alunno. Le esigenze organizzative e di contenimento della spesa pubblica non possono essere addotte a giustificazione della compressione del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, essendo le posizioni degli alunni diversamente abili prevalenti sulle esigenze di natura finanziaria.

Il Fatto

I ricorrenti, genitori di un minore in situazione di handicap in gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, hanno impugnato la nota con cui l’Istituto Comprensivo ha assegnato al figlio diciotto ore settimanali di sostegno per l’anno scolastico 2024/2025. Il GLO, riunitosi per l’individuazione delle risorse, aveva proposto la copertura dell’intero tempo scuola, pari a trenta ore settimanali.

I genitori hanno dedotto l’inadeguatezza del monte-ore rispetto alla patologia accertata e il contrasto con il responso del gruppo operativo, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’atto. L’istanza è stata accolta in camera di consiglio. L’amministrazione si è costituita sostenendo di aver assegnato meno ore per carenza di organico e di aver comunque integrato il monte-ore con risorse comunali e regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva. La controversia verte in materia di servizi pubblici, tale essendo anche l’istruzione, e la determinazione del Dirigente Scolastico costituisce espressione di potere amministrativo nell’ambito di un procedimento articolato in più atti. Il richiamo è alla Corte costituzionale n. 204/2004 e alle Sezioni Unite nn. 32416, 2159 e 2160 del 2021 e nn. 20165 e 25793 del 2020, che radicano la giurisdizione amministrativa nelle controversie sull’aumento delle ore di supporto.

Nel merito, il percorso argomentativo muove dall’art. 10 d.lgs. n. 66/2017, come riformulato dal d.lgs. n. 96/2019: il procedimento non si esaurisce nel P.E.I., ma richiede la richiesta del Dirigente e l’attribuzione del beneficio. Il GLO è il titolare tecnico del potere di definire il fabbisogno, sulla base dell’analisi della condizione concreta dell’alunno. Il provvedimento di assegnazione deve quindi risultare ancorato alla valutazione della situazione individuale.

L’atto impugnato non supera questa verifica. L’attribuzione di diciotto ore è del tutto immotivata: la motivazione è generica, tautologica e stereotipata, poggiata sul solo dato dell’assegnazione di una cattedra di diciotto ore, criterio rigido e astratto che correla meccanicamente il monte-ore alla tipologia di scuola frequentata. Manca qualsiasi apprezzamento delle esigenze personali su cui si era invece focalizzato il GLO.

Il Collegio aggiunge che la motivazione è anche erronea e illogica là dove richiama ragioni organizzativo-finanziarie. Aderendo all’orientamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 4341/2017, si ribadisce che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente, potendo giungere fino al rapporto 1:1. Le norme sull’organizzazione del servizio e sui vincoli di spesa non possono imporre limiti generali e astratti al diritto all’istruzione dell’alunno con disabilità grave. Il richiamo è anche all’art. 10, comma 5, legge n. 122/2010, che riferisce le proposte del GLO esclusivamente all’educazione e all’istruzione.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e obbligo di riesame alla luce dei principi enunciati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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