Revoca agevolazioni e annullamento d’ufficio non possono recepire acriticamente la banca (Cons. Stato n. 8144 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle agevolazioni concesse a seguito di un vizio originario di ammissibilità del progetto non integra una decadenza, ma è riconducibile allo schema e al regime dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non sorgendo la questione da un inadempimento del beneficiario in fase esecutiva bensì dall’insussistenza dei requisiti di ammissibilità. Il procedimento di verifica degli investimenti, pur affidato dalla disciplina di settore a una banca convenzionata, lascia in capo al Ministero il compito di accertare le condizioni giuridiche di ammissibilità dell’intervento. Il recepimento della relazione istruttoria non può essere acritico: l’amministrazione procedente deve interlocuire con l’ente istruttore e non può opporre un difetto di istruttoria quando essa stessa ha ammesso di non poter svolgere deduzioni di merito. Il giudice amministrativo, nel respingere l’appello, conferma l’annullamento del provvedimento di ritiro e la preclusione alla sua reiterazione.

Il Fatto

Una società del settore caseario ha presentato, nel 1999, istanza per un’agevolazione nell’ambito di un Patto Territoriale, ottenendo dapprima la concessione ministeriale e poi l’erogazione delle tranche intermedie, pari a € 973.825,96 su un totale di € 1.082.028,85. A distanza di anni, l’ente istruttore ha concluso la verifica finale per la non ammissibilità degli investimenti, ritenuti incompatibili con i vincoli della normativa europea in materia di latte bovino, e ha proposto la revoca.

Il Ministero ha quindi revocato integralmente le agevolazioni con decreto del 7 novembre 2016, disponendo il recupero del capitale, degli interessi e della maggiorazione di cinque punti percentuali, per un totale di € 1.929.526,21. La società ha impugnato il decreto dinanzi al TAR Campania. Dopo un primo rigetto per difetto di giurisdizione, il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e la causa è stata decisa nel merito: il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’atto. Il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appello è infondato. Con il primo motivo il Ministero contesta la qualificazione del provvedimento come espressione di autotutela, sostenendo che si tratterebbe di una decadenza accertativa di natura vincolata, legata all’inosservanza di obblighi assunti dal beneficiario. La Sezione respinge la tesi: l’atto è riconducibile allo schema dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, come già ritenuto nella sentenza della stessa Sezione n. 2849 del 2023, resa in sede di regolamento di giurisdizione.

Il Collegio sottolinea che il provvedimento non è stato originato da un inadempimento in fase esecutiva, ma da un vizio di legittimità e dal contrasto iniziale con il pubblico interesse, cioè dall’insussistenza dei requisiti di ammissibilità. La fattispecie non è quindi sussumibile nella decadenza, che secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2020 presuppone un vizio diverso, come la non veridicità degli stati dichiarati o la violazione di prescrizioni essenziali per il godimento dei benefici. I precedenti invocati dall’appellante riguardano ipotesi diverse, come la mancata esecuzione nei termini o la variazione non autorizzata del progetto.

Quanto al secondo motivo, il Ministero lamenta che il TAR abbia ritenuto acriticamente recepita la relazione della banca. La Corte ritiene la censura smentita dalla documentazione, che dimostra un’effettiva interlocuzione con l’ente istruttore. Anche nel peculiare assetto procedimentale che riserva alla banca la valutazione tecnico-economica del programma, resta in capo al Ministero la verifica delle condizioni giuridiche di ammissibilità.

La Sezione aggiunge, per rafforzare l’effetto preclusivo alla reiterazione del provvedimento, che sarebbe comunque fondato il quarto motivo riproposto, relativo all’insussistenza delle ragioni della revoca. La difesa erariale non ha mai contestato specificamente tali deduzioni, ammettendo che l’amministrazione non era in grado di opporre argomenti di merito perché i sopralluoghi erano stati eseguiti dai tecnici della banca convenzionata.

L’appello è respinto e le spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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