Decadenza dall’alloggio ERP vietata in via automatica dal regolamento comunale (C.G.A.R.S. n. 168 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la decadenza dall’assegnazione non può essere disposta in via automatica sulla base di una previsione contenuta in un regolamento comunale, quando manchi una norma di rango primario, statale o regionale, che contempli l’effetto decadenziale per l’inadempimento contestato. Il regolamento comunale, dovendo conformarsi ai principi delle fonti superiori, non può dare o togliere diritti soggettivi ai cittadini e non può introdurre una misura decadenziale astrattamente automatica. L’amministrazione conserva il potere-dovere di intervenire per liberare l’immobile abbandonato, ma deve instaurare l’apposito procedimento e verificare in contraddittorio l’imputabilità dell’episodio all’assegnatario prima di dichiararne la decadenza. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando il provvedimento di decadenza sia adottato nell’esercizio di potestà discrezionale, in assenza di una norma che ne disciplini l’adozione.

Il Fatto

L’appellata, residente con il proprio nucleo familiare, comprensivo di minori, in un immobile ubicato in area di risanamento del Comune di Messina, chiedeva l’assegnazione in deroga di un alloggio ERP versando in grave disagio abitativo. Dopo un primo atto negativo, impugnato con ricorso introduttivo, il Comune disponeva l’assegnazione in deroga e in via d’urgenza. Successivamente l’ente dichiarava l’interessata decaduta dall’assegnazione per inadempimento agli obblighi dell’assegnatario.

Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d’interesse, respingeva l’eccezione di difetto di giurisdizione e, applicando il principio della ragione più liquida, accoglieva il terzo motivo dei motivi aggiunti, ritenendo che nessuna fonte prevedesse la decadenza per le violazioni contestate. Il Comune proponeva appello, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’erroneità del capo di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul criterio distintivo tra fase antecedente e fase successiva al provvedimento di assegnazione, e dato atto delle oscillazioni della giurisprudenza amministrativa in tema di decadenza, il C.G.A.R.S. individua il criterio dirimente nel petitum sostanziale, ossia nella intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

Nel caso concreto il provvedimento di decadenza risulta adottato ai sensi degli artt. 7, comma 3, e 9, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1990 e del regolamento comunale, disposizioni che non prevedono la sanzione della decadenza per la mancata stipula del contratto di locazione e per l’inadempimento dell’obbligo di custodia dell’alloggio di provenienza. Solo nel decreto sindacale di assegnazione provvisoria è prevista la decadenza per tali violazioni. In assenza di una norma primaria o secondaria che la stabilisca, il provvedimento è espressione di potestà discrezionale e la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Nel merito, il Collegio ritiene infondato il motivo con cui l’ente contesta l’assunto del primo giudice. Le disposizioni della legge regionale n. 10 del 1990, richiamate nel provvedimento gravato, non prevedono la decadenza a fronte delle violazioni contestate. Neppure il regolamento comunale la contempla espressamente. In mancanza di una norma di rango primario statale o regionale, un regolamento comunale non può legittimamente introdurre una misura decadenziale automatica.

Il Collegio chiarisce di non voler affermare che l’amministrazione non possa intervenire per liberare la baracca rioccupata, essendo anzi obbligata a farlo. Essa tuttavia non può decretare in modo sostanzialmente automatico la decadenza dall’assegnazione, dovendo instaurare l’apposito procedimento e verificare in contraddittorio l’imputabilità dell’episodio di rioccupazione all’assegnataria. Solo in esito a tale riscontro, obbligatorio nell’an ma impregiudicato nel risultato, potrà determinarsi la decadenza.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle particolarità della fattispecie. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, il Collegio non si discosta dal decreto della Commissione che ha dichiarato il non luogo a provvedere, permanendo l’efficacia dell’ammissione già disposta nel primo grado ai sensi dell’art. 120 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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