Il titolo di servizio speso per l’accesso non è nuovamente valutabile (TAR Lazio n. 163 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo che già costituisce requisito di ammissione a una procedura concorsuale non può essere valutato anche ai fini dell’attribuzione di un punteggio, perché in tal modo si duplica la valenza del medesimo titolo e se ne snatura la funzione. Il titolo di accesso seleziona la platea dei partecipanti in virtù di una presunzione di adeguate capacità; i titoli valutabili costituiscono invece indici di conoscenze e capacità ulteriori. Un bando che consenta di attribuire punti per il servizio già speso come requisito di ammissione, a fronte di titoli di studio valutabili solo se ulteriori a quello di accesso, è irragionevole e foriero di disparità di trattamento, in violazione della par condicio. A fronte di un dato normativo non univoco va preferita l’interpretazione rispettosa del canone di ragionevolezza: anche i titoli di servizio sono valutabili solo se ulteriori a quelli che consentono l’accesso.
Il Fatto
Il Conservatorio bandisce, con decreto direttoriale n. 2/2023, un concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di docente, tra cui uno per il settore del canto rinascimentale e barocco. Il bando assegna fino a 70 punti alle prove e fino a 30 punti ai titoli, distinguendo tra titoli di servizio (fino a 12 punti) e titoli artistici, culturali e professionali (fino a 18 punti). È ammesso chi possiede il diploma accademico di secondo livello o, in alternativa, tre anni accademici di insegnamento nel periodo indicato.
All’esito della selezione la controinteressata si colloca al primo posto con 89 punti, il ricorrente al secondo con 88. Il ricorrente impugna la graduatoria definitiva, il verbale della commissione e gli atti presupposti, deducendo che alla controinteressata sono stati riconosciuti 12 punti per il servizio già utilizzato quale requisito di ammissione, mentre a lui non è stato attribuito alcun punteggio per il titolo di studio che ne ha consentito l’accesso. Propone poi motivi aggiunti avverso le schede di valutazione, esibite solo dopo l’accesso agli atti. La controinteressata resiste e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delinea la regola generale: i requisiti di ammissione e i titoli valutabili hanno natura e funzione differenti. Il titolo richiesto per l’accesso non può essere oggetto di ulteriore valutazione, altrimenti si crea una duplicazione che ne snatura la funzione. La distinzione è fondata sul diverso ruolo dei due elementi: il primo seleziona i partecipanti, i secondi attestano conoscenze e capacità aggiuntive (richiamando TAR Calabria Catanzaro n. 2340/2021 e TAR Lazio-Roma n. 29714/2017).
Applicando il principio, il Collegio rileva che il bando consente la valutazione dei titoli di studio solo se ulteriori al titolo di accesso, mentre ammette la valutazione dei titoli di servizio anche se già utilizzati per l’ammissione. In questa parte il bando appare irragionevole: consente di duplicare, con quattro punti per anno, il peso di quello stesso servizio già speso per accedere, con disparità di trattamento rispetto ai titoli di studio.
Il Collegio esamina il D.M. 180/2023 richiamato dal bando. L’art. 4, lettera m), prevede la valutazione dei titoli di servizio con 4 punti per anno fino a 12; la lettera n) prevede la valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali valorizzando i titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l’accesso. Il decreto non esclude espressamente il punteggio aggiuntivo per il servizio già speso, ma a fronte di un dato letterale non univoco va preferita l’interpretazione che privilegia la parità di trattamento tra i concorrenti.
In applicazione del canone di ragionevolezza, non in contrasto con il dato letterale, anche i titoli di servizio sono valutabili solo se ulteriori a quelli che consentono l’accesso. Il bando è quindi illegittimo nella parte in cui viola la par condicio e contrasta con il D.M. 180/2023. Ne consegue che la commissione non avrebbe potuto attribuire alla controinteressata i 12 punti e che il ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarato primo in graduatoria.
Il secondo motivo del ricorso principale è assorbito, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita (richiamando Cons. Stato Ad. Plenaria n. 5/2015 e Cons. Stato n. 5979/2022 sull’assorbimento dei motivi). I motivi aggiunti e il ricorso incidentale sono dichiarati improcedibili per carenza di interesse, non superando il primo motivo incidentale la c.d. prova di resistenza. Il ricorso principale è accolto, con annullamento degli atti impugnati, e le spese sono poste a carico del Conservatorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.