Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1354 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’accertamento presuppone che il provvedimento sia passato in giudicato e che l’amministrazione non abbia allegato prova dell’adempimento. Il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudice del lavoro al personale a tempo determinato, costituisce oggetto di un obbligo di facere infungibile, alla cui attuazione provvede, in caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La mancanza di disponibilità di cassa o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ottiene dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente, per quattro annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico dell’importo complessivo di € 2.000,00 e al pagamento delle spese processuali.
Il provvedimento non viene impugnato e passa in giudicato; il ricorrente lo notifica all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di legge, propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale. Nel corso del giudizio rinuncia espressamente alla domanda di penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Rileva che risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione in atti.
Il passaggio decisivo riguarda il termine dilatorio per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Collegio accerta che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Sul punto la motivazione richiama la novella dell’art. 479 cod. proc. civ. ad opera del D.Lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva, facendo delle copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali direttamente titolo esecutivo.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con onere di deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di 60 giorni per porre in essere gli atti necessari all’esecuzione, decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non sono causa legittima di impedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, previa riduzione del 50% in ragione della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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