Inattività reversibile e comunione di interessi non escludono l’interdittiva antimafia (TAR Puglia n. 288 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’allegata inattività dell’impresa destinataria di informativa interdittiva antimafia non è idonea, di per sé, a escludere il rischio di infiltrazione mafiosa. La società iscritta nel registro delle imprese conserva la piena capacità di compiere tutti gli atti che la riguardano e la condizione di inoperatività è reversibile, non assicurando alcuna impermeabilità al rischio concreto di condizionamento. Il quadro indiziario può fondarsi su una comunione di interessi economici risalente, radicata e non occasionale con soggetti legati alla criminalità organizzata, valutata unitariamente secondo il criterio del più probabile che non. La scelta dell’interdittiva in luogo della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 è coerente quando i rapporti con esponenti mafiosi non presentano carattere occasionale.

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa costituita nel 2019 e operante nel commercio di prodotti ittici e nella gestione di impianti per allevamenti ittici, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Lecce il 31 agosto 2023, ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento si fondava sulla riconducibilità dell’impresa a un soggetto gravato da precedenti penali e sottoposto a custodia cautelare.

La società ha sostenuto di essere rimasta inattiva sin dalla costituzione, come attestato dalla visura camerale, dal cassetto fiscale e dal verbale ministeriale che aveva proposto d’ufficio lo scioglimento ex art. 2545-septiesdecies cod. civ. Tale circostanza, secondo la ricorrente, avrebbe reso impossibile qualsiasi tentativo di infiltrazione. Esperita l’audizione e presentate le osservazioni ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, la Prefettura ha comunque adottato l’interdittiva, impugnata davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. La società, quand’anche non operativa sotto il profilo gestionale, è giuridicamente esistente e conserva la piena capacità di compiere atti, secondo il richiamato precedente Cass. n. 17957/2021. L’inoperatività è condizione reversibile e ininfluente rispetto ai profili di prevenzione della normativa antimafia.

Nel merito degli indizi, il Tribunale valorizza la comunione di interessi economici tra il legale rappresentante e un soggetto di riferimento: la costituzione nel 2017 di una prima società di capitali, poi colpita da interdittiva, con quote ripartite tra i due; la successiva costituzione della ricorrente insieme a soggetti vicini a quel nucleo familiare; l’interesse manifestato per l’affitto del ramo d’azienda di un’impresa riconducibile allo stesso nucleo. A ciò si aggiungono due controlli di polizia con soggetti pregiudicati. Il legame è dunque radicato e concreto, di tipo affaristico e imprenditoriale.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che l’interdittiva è misura a natura cautelare, espressione di ampia discrezionalità prefettizia. Non richiede certezze proprie dell’accertamento penale, ma una prognosi di attendibile verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del più probabile che non (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3/2018). Sono legittimi anche fatti risalenti nel tempo, purché il quadro complessivo giustifichi l’attualità e la concretezza del pericolo. Non emergono profili di manifesta illogicità, anche in ragione della conformità alle valutazioni del G.I.A.

Quanto al terzo motivo, la scelta dell’interdittiva rispetto alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis è formalmente coerente con l’impianto motivazionale. L’istituto presuppone l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa, mentre gli elementi acquisiti evidenziano rapporti non occasionali con esponenti della Sacra Corona Unita e intrecci economici. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2545-septies c.c.

Tutte le 16 sentenze sull'art. 2545-septies c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *