Concessioni demaniali marittime e proroga tecnica dopo disapplicazione proroga ex lege (TAR Lazio n. 353 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 31 dicembre 2033, perché l’art. 1, commi 682, 683 e 684, legge n. 145/2018 e le successive proroghe nazionali contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE e vanno disapplicati dal giudice e dalla pubblica amministrazione. L’amministrazione comunale che, dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria, riconduca l’efficacia dei titoli a un termine conforme al diritto europeo non esercita un potere di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma dà doverosa applicazione al diritto dell’Unione: non sono perciò necessari la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo quando la procedura selettiva sia già indetta o deliberata in tempi brevissimi.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per una superficie di circa 6.580 mq, destinata a un complesso balneare con servizi stagionali. Il Comune di Terracina, dapprima con un atto di indirizzo del 2020, aveva riconosciuto l’estensione automatica della durata al 2033 ai sensi della legge n. 145/2018, apponendo sul titolo la relativa dicitura.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del 2021, il Comune ha ritenuto superato quel precedente indirizzo e, con la delibera n. 104 del 2023 e la determina n. 2722 del 2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi al 31.12.2024 mediante proroga tecnica. Il concessionario ha impugnato quegli atti davanti al TAR Lazio, sede di Latina, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimo esercizio del potere di revoca e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando una giurisprudenza consolidata, anche della stessa Sezione. Il punto di partenza è la constatazione che il diritto dell’Unione impone il rilascio e il rinnovo delle concessioni all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità delle proroghe nazionali.
Quanto alla procedura seguita dal Comune nel 2020, i giudici escludono che possa qualificarsi come selezione imparziale e trasparente. L’avviso pubblicato per venti giorni all’albo online si limitava a rendere note le istanze di proroga, indicando la sola sigla e la località, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori economici sulla possibilità di presentare istanze concorrenti. Il mero rispetto dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo, anche perché gli istanti avevano invocato proprio la proroga legale automatica.
Ne discende che gli atti impugnati non costituiscono esercizio del potere di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 10132 e n. 10131 del 2024: la mancata comunicazione di avvio e l’assenza di indennizzo non integrano alcun vizio, non vertendosi in ipotesi di revoca.
Le censure costruite sulla presunta natura selettiva della procedura sono dichiarate inammissibili, perché il ricorrente non ha interesse a invocare l’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022 in un contesto in cui una selezione vera e propria non si è svolta. Il quarto motivo è a sua volta inammissibile e infondato, essendo le proroghe sopravvenute, fino a quella del d.l. n. 131/2024, parimenti disapplicabili.
Il rigetto non esime l’amministrazione dall’obbligo di pubblicare sollecitamente il bando. Il Collegio ammette una nuova proroga tecnica, limitata ai tempi strettamente necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., purché la gara sia già indetta o deliberata a breve. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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