Decadenza dai benefici comunitari per dichiarazioni non veritiere e poteri di AGEA (TAR Sicilia n. 1443 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari, l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario legittima l’Amministrazione a dichiarare la decadenza dai benefici ai sensi degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000. L’erroneo richiamo, nel provvedimento, dell’art. 33 del d. lgs. n. 228/2001 costituisce un mero errore formale, privo di incidenza sulla legittimità dell’atto, quando i poteri concretamente esercitati trovano fondamento nelle norme sul controllo delle autocertificazioni. Il recupero degli aiuti indebitamente percepiti non viola il principio di proporzionalità, dovendo corrispondere a tutto quanto il beneficiario abbia ottenuto senza averne diritto. La decadenza accertativa, in quanto atto vincolato, rende irrilevanti i vizi del procedimento ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui AGEA ha accertato un credito nei suoi confronti, pari a oltre 339.000 euro oltre interessi, per l’indebita percezione di contributi comunitari nel regime di pagamento unico per le campagne dal 2009 al 2014. L’Agenzia ha fondato l’accertamento sulla non veridicità delle dichiarazioni relative alla disponibilità dei terreni.

Il ricorrente ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento dell’atto. Nel corso del giudizio ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, respinta dalla Commissione competente perché le ragioni dedotte apparivano manifestamente infondate; avverso tale decreto ha proposto reclamo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la richiesta di rinvio formulata dal difensore per proporre motivi aggiunti avverso un atto depositato da AGEA nel settembre 2019. Richiamando la propria sentenza n. 48/2023 e un consolidato orientamento, il TAR ribadisce che grava sul ricorrente un onere di vigilanza sull’attività delle altre parti in occasione della scadenza dei termini processuali. Poiché il ruolo dell’udienza di smaltimento era stato pubblicato nel dicembre 2023, il termine per contestare l’atto era già decorso; il ricorrente avrebbe dovuto proporre istanza di rimessione in termini, non potendosi supplire all’inerzia con l’esercizio d’ufficio del potere di cui all’art. 37 c.p.a..

Nel merito, il TAR respinge la censura di violazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 228/2001. L’Amministrazione ha correttamente fondato il proprio potere sugli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, che impongono controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sanzionano con la decadenza il loro contenuto non veritiero. Il richiamo all’art. 33 integra un ininfluente errore formale, non avendo AGEA esercitato il potere al di fuori della causa tipica.

Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, il Collegio osserva che esso è male invocato a fronte di un recupero di aiuti indebitamente percepiti: il provvedimento avrebbe potuto essere parziale solo in relazione ai fondi falsamente dichiarati, ma nel caso di specie la falsità si desume dalle dichiarazioni di undici proprietari privati e dalle risposte di due amministrazioni, senza che il ricorrente abbia indicato i terreni realmente condotti.

Il TAR esclude poi il dedotto difetto di istruttoria: AGEA poteva avvalersi dei risultati dell’attività investigativa della Procura della Repubblica e motivare per relationem richiamando la nota contenente le dichiarazioni raccolte. Le informazioni acquisite non costituiscono mere presunzioni, ma dati puntuali e riscontri seri.

Infine, il Collegio qualifica il provvedimento come decadenza accertativa: trattandosi di atto vincolato, opera la preclusione dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 per i vizi procedurali, né ricorre l’ipotesi dell’art. 21 nonies, che riguarda interventi su precedenti atti. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e conferma della mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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