Riparto di competenze tra Giunta e Consiglio su acquisto immobiliare (TAR Abruzzo n. 187 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proposta di acquisto immobiliare formulata dalla Giunta comunale costituisce atto di governo riconducibile alla competenza residuale dell’art. 48 d.lgs. n. 267/2000 e non rientra nelle materie riservate al Consiglio dall’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000. L’accoglimento di tale proposta da parte del Consiglio non integra pertanto una ratifica ex art. 42, comma 4, del medesimo decreto, che è ammessa solo per le variazioni di bilancio adottate d’urgenza dalla Giunta. L’istanza del Sindaco rivolta all’Agenzia del Demanio si colloca nel distinto procedimento dell’art. 56-bis d.l. n. 69/2013 e non interferisce con il riparto interno di competenze. Il decreto di trasferimento dell’Agenzia, meramente ricognitivo dei presupposti, è destinato a caducarsi per effetto dell’annullamento degli atti deliberativi presupposti, anche se non impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente è conduttore di un immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio, sito nel Comune di Roccaraso, in cui esercita attività commerciale. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 22/03/2017, ha confermato la volontà già manifestata dalla Giunta con deliberazione n. 149 del 16/11/2016 di ottenere dall’Agenzia la cessione gratuita dell’immobile.

Il conduttore ha impugnato la deliberazione consiliare e gli atti presupposti, deducendo la violazione dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2000: il Consiglio avrebbe ratificato l’atto della Giunta fuori dall’unico caso consentito, ossia le variazioni di bilancio assunte in via d’urgenza. Ha inoltre contestato per incompetenza e carenza di potere la deliberazione di Giunta e l’istanza del Sindaco, sostenendo che solo il Consiglio può deliberare acquisti e alienazioni immobiliari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui non sarebbe stato impugnato il decreto di trasferimento dell’Agenzia del Demanio. Il decreto è meramente ricognitivo dei presupposti di legge e sarebbe destinato a essere caducato, anche se non impugnato, per effetto dell’annullamento degli atti deliberativi comunali.

Nel merito, la questione centrale attiene al riparto di competenze tra Giunta e Consiglio. La deliberazione consiliare afferma di assumere l’atto ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000, che riserva al Consiglio la materia degli acquisti e delle alienazioni immobiliari, e conferma la volontà già espressa dalla Giunta e dal Sindaco, rimettendo a quest’ultimo e alla Giunta gli incombenti prescritti dall’Agenzia.

La delibera di Giunta ha il contenuto previsto dall’art. 56-bis d.l. n. 69/2013: una formale richiesta di trasferimento a titolo non oneroso rivolta al Consiglio, che deve confermare l’istanza di attribuzione. Dal tenore delle due deliberazioni emerge che la Giunta ha rivolto al Consiglio una proposta di acquisto immobiliare riconducibile alla competenza residuale dell’art. 48 d.lgs. n. 267/2000, che assegna alla Giunta gli atti di governo non espressamente riservati agli altri organi.

Il potere esercitato dalla Giunta esula quindi dalla disposizione eccezionale invocata dal ricorrente, l’art. 42, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, che sottrae agli altri organi le deliberazioni nelle materie riservate al Consiglio, salvo le variazioni di bilancio adottate d’urgenza e soggette a ratifica. Nel caso concreto la Giunta ha esercitato un potere ordinario e il Consiglio ha accolto la proposta nel pieno delle sue prerogative, senza alcuna ratifica.

Quanto al ruolo del Sindaco, l’istanza rivolta all’Agenzia del Demanio, lungi dall’interferire con la dialettica tra Giunta e Consiglio, si pone come atto consequenziale alla proposta della Giunta e rileva solo nel procedimento descritto dall’art. 56-bis d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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