Decadenza dai benefici per dichiarazioni non veritiere e recupero degli aiuti comunitari (TAR Sicilia n. 1242 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero di aiuti comunitari indebitamente percepiti a seguito di dichiarazioni non veritiere trova il proprio fondamento negli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000. Il richiamo all’art. 33 del d. lgs. n. 228/2001, che attribuisce all’organismo pagatore il solo potere di sospensione, costituisce un errore meramente formale, ininfluente sulla legittimità dell’atto. Il provvedimento che accerta la decadenza dai benefici integra un atto assolutamente vincolato, rispetto al quale non assume rilievo la violazione delle norme sul procedimento, ai sensi dell’art. 21 octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Non è necessaria la preventiva eliminazione dei provvedimenti di ammissione: l’amministrazione esercita ex novo i poteri di decadenza, con esclusione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il beneficiario che non contesti tempestivamente gli atti istruttori non può supplire alla decadenza con la richiesta di rinvio dell’udienza per proporre motivi aggiunti.

Il Fatto

Con provvedimento del 14.11.2018, AGEA accertava un credito di € 10.850,09 nei confronti di una società agricola semplice, per l’indebita percezione di contributi comunitari del regime di pagamento unico per la campagna 2015. Alla base dell’accertamento, la falsa dichiarazione della conduzione di un terreno.

La società impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, articolando cinque motivi di ricorso. L’Agenzia si costituiva in giudizio. All’udienza di smaltimento del 4 marzo 2024 il difensore della ricorrente chiedeva termine per proporre motivi aggiunti avverso un atto depositato in segreteria il 19 settembre 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la richiesta di rinvio. Il ruolo dell’udienza era stato pubblicato il 22 dicembre 2023. Da tale pubblicazione decorre, per la parte, un onere di diligenza conoscitiva dello stato del contraddittorio. La possibilità di contestare l’atto istruttorio era quindi decaduta: la richiesta di motivi aggiunti non è accolta, né giova l’esercizio ex officio del potere di rimessione in termini previsto dall’art. 37 c.p.a., in assenza di circostanze rappresentate al giudice.

Nel merito, il primo motivo censura l’applicazione dell’art. 33 del d. lgs. n. 228/2001, che prevede la sola sospensione dei procedimenti di erogazione. La censura non è fondata. Il provvedimento richiama gli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, che attribuiscono all’amministrazione il potere di controllo e di decadenza. Il richiamo all’art. 33 costituisce un errore meramente formale, inidoneo a inficiare l’atto. La doglianza sulla proporzionalità è male invocata: il recupero deve corrispondere a tutto quanto percepito senza diritto, né la ricorrente ha indicato i terreni realmente condotti.

Il secondo e il terzo motivo riguardano il difetto di istruttoria e il travisamento. Il Collegio ritiene che le condizioni dell’art. 30 del Regolamento UE n. 73/2009 si desumano dalla nota del 16.11.2017, trasmessa anche ad AGEA, contenente le dichiarazioni raccolte dagli organi investigativi. L’amministrazione poteva motivare l’atto per relationem, senza autonoma attività istruttoria, e ha operato su informazioni puntuali, non su mere presunzioni.

Il quarto e il quinto motivo sono esaminati congiuntamente. La ricorrente lamenta che l’Agenzia abbia dichiarato le domande inammissibili senza eliminare i provvedimenti di ammissione. Il Collegio reputa l’infelicità terminologica non lesiva della legittimità: oggetto di decadenza è la conservazione del beneficio. L’atto integra una decadenza accertativa, vincolata, che preclude la rilevanza della violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 e che esclude l’applicazione dell’art. 21 nonies.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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