Carta docente, ottemperanza senza formula esecutiva e astreintes (TAR Lombardia n. 194 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario sia priva della formula esecutiva, non più necessaria dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli art. 475 cod. proc. civ. e art. 115 cod. proc. amm.. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 integra la condizione di ammissibilità dell’azione. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va quantificata secondo una funzione non immediatamente punitiva, ma sollecitatoria, commisurandola agli interessi legali sull’importo dovuto e applicandola retroattivamente dal superamento del termine.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 976 del 13 dicembre 2023, l’accertamento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alla condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali.

Notificata la sentenza il 28 dicembre 2023, l’amministrazione non ha proposto appello e il titolo è passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza opporsi, allegando ragioni di ritardo connesse alla serialità del contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza azionata è passata in giudicato pur senza l’apposizione della formula esecutiva, espressamente non più richiesta ai fini del giudizio di ottemperanza dopo il d.lgs. n. 149/2022, che ha inciso sull’art. 475 cod. proc. civ. e sull’art. 115 cod. proc. amm.. È del pari decorso il termine di centoventi giorni dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, entro cui l’amministrazione deve completare le procedure esecutive.

Risultano quindi integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. L’inadempimento non è contestato. Quanto alle spese legali, il giudice ritiene l’onere adempiuto dall’Ufficio Scolastico Regionale, non essendo la circostanza specificamente contestata dalla ricorrente, pur in assenza di prova documentale.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, è nominato commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un delegato, che darà corso al pagamento o all’accredito sulla Carta, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso; nessun compenso è previsto per il commissario, dipendente pubblico della stessa amministrazione.

Sulla richiesta di astreintes, il Collegio osserva che la penalità non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare funzione sanzionatoria e sollecitatoria, creando certezza sul costo dell’inerzia. Il Ministero dovrà quindi versare, dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto; il commissario ne curerà il calcolo d’ufficio e il pagamento insieme al debito principale. Le spese seguono la soccombenza, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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