Decadenza da concessione demaniale marittima per morosità del canone e subingresso (Cons. Stato n. 8803 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima per morosità è legittima quando l’inadempimento del concessionario sia grave e prolungato, desumibile dalla pluralità di annualità del canone non corrisposte. Il diniego di rateizzazione opposto dall’Agenzia del Demanio non si pone in rapporto di causalità diretta con il provvedimento comunale di decadenza, costituendo la rateizzazione una mera facoltà accessoria rispetto all’obbligo di adempiere. La gravità dell’inadempimento può essere desunta dall’ammontare del debito, senza che ciò integri difetto di motivazione. Il parziale adempimento di alcune obbligazioni nel corso del tempo non esclude di per sé il grave inadempimento richiesto dall’art. 47, primo comma, lett. d), cod. nav. Il rapporto concessorio a seguito di subingresso si configura come novazione soggettiva, restando fermi tutti gli obblighi e gli oneri nascenti dalla concessione originaria.
Il Fatto
La società appellante era subentrata, mediante licenza di subingresso, alla cooperativa originaria concessionaria nella titolarità di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare. Il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione per mancato pagamento dei ratei del canone relativi a numerose annualità e per carenza della garanzia fideiussoria. L’Agenzia del Demanio, con propria nota, non aveva autorizzato la rateizzazione dei canoni pregressi.
La società ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Proposto appello, la causa è giunta al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la fattispecie è caratterizzata da un inadempimento grave e prolungato dell’appellante. Su questa premessa si articola la reiezione dei motivi.
Quanto alla pretesa incidenza causale del diniego di rateizzazione, la Corte ritiene che il Comune abbia disposto la decadenza in ragione del mancato pagamento di numerose annualità e della mancata presentazione della garanzia fideiussoria. Non sussiste alcuna evidenza, fattuale o logica, che il rifiuto dell’Agenzia si ponga in rapporto di causalità diretta con la decadenza: da un lato vi è l’inadempimento, violazione di un obbligo fondamentale del concessionario; dall’altro la mera facoltà di disciplinare le modalità di pagamento, del tutto accessorie rispetto all’obbligo di adempiere.
Sulla dedotta violazione dei principi di solidarietà e cooperazione e del principio di gradualità della sanzione, il Collegio afferma che la gravità dell’inadempimento può essere desunta dalla misura del debito, senza che ciò concretizzi il vizio di difetto di motivazione. Il parziale adempimento di alcune obbligazioni nel corso del tempo non è di per sé idoneo ad escludere il grave inadempimento ai sensi dell’art. 47, primo comma, lett. d), cod. nav.
In tema di garanzie partecipative, la Corte condivide la valutazione del primo giudice sull’identità della rappresentanza legale tra la prima concessionaria e la società appellante: è ragionevole presumere che l’interessato conoscesse la situazione debitoria, anche in ragione dell’avvio del procedimento di decadenza da parte del Comune prima della nota dell’Agenzia.
Infine, sul subingresso, il Collegio ritiene esente da censure la qualificazione del rapporto come novazione soggettiva, trattandosi di mera sostituzione del concessionario in un rapporto esistente, con espressa previsione e accettazione da parte del subentrante che sarebbero restati fermi tutti gli obblighi e oneri nascenti dalla concessione originaria. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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