Scatti stipendiali spettano all’ex appartenente alla Polizia di Stato cessato a domanda (TAR Campania n. 3992 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile dopo il compimento del 55° anno di età. La nozione di Forze di polizia richiamata dalla norma è ampia e va letta in ragione della funzione del decreto, che estende i benefici economici già riconosciuti al personale della Polizia di Stato agli altri corpi. Il beneficio va incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita e di corrispondere gli interessi legali. Le perplessità di tenuta costituzionale del diritto vivente, prospettate in modo generico, sono manifestamente infondate.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di vice sovrintendente, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e aver maturato 35 anni di servizio. Nel liquidare il trattamento di fine servizio, l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.
Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti e i prospetti di liquidazione, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, sul presupposto dello status di ex dipendente del Ministero dell’Interno, e chiedendo in subordine la reiezione del ricorso o la rimessione alla Corte costituzionale della norma invocata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene priva di sostrato fattuale. Dagli atti emerge infatti che il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di vice sovrintendente al momento del collocamento in quiescenza. Ne discende la potestas iudicandi del giudice amministrativo.
Nel merito, il TAR richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle Forze di polizia, ad ordinamento civile o militare, collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. Il Collegio cita sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 10834 del 2023 e le pronunce n. 3041, n. 2948, n. 2979, n. 2980, n. 2982, n. 2983, n. 2984, n. 2986, n. 2987, n. 2989 e n. 2990 del 2023.
La nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è ampia e si desume anche dalla funzione del decreto, che all’art. 1 dispone l’estensione dei benefici economici del d.P.R. n. 150/1987 all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, corpi che compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981.
Il Collegio dichiara di adeguarsi a tale orientamento, richiamando anche TAR Campania, Sez. VI, n. 2230 del 2023, per ragioni di economia processuale. Ritiene inoltre manifestamente infondate le perplessità di tenuta costituzionale del diritto vivente, prospettate dall’Istituto in modo generico.
Il ricorso è quindi accolto. Il TAR accerta l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, con maturazione degli interessi legali. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con rimborso del contributo unificato e attribuzione al procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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