Decadenza dalla concessione demaniale per occupazione abusiva e sconfinamento (TAR Sardegna n. 437 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima è legittima quando il concessionario occupi stabilmente superfici eccedenti l’estensione dei titoli in essere, mantenendovi manufatti abusivi e ampliando nel tempo l’occupazione senza titolo. La pendenza di una domanda di ampliamento non conclusa in senso favorevole è irrilevante ai fini della verifica della legittimità dell’occupazione effettiva. La concessione provvisoria rilascia esclusivamente le opere e le occupazioni già assentite, senza autorizzare alcun ampliamento. Integrano le ipotesi dell’art. 47, lettere b), c) e f), cod. nav. il cattivo uso della concessione, la mutazione sostanziale dello scopo e l’inosservanza degli obblighi derivanti dal titolo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale per uno specchio acqueo e di un’area scoperta in località costiera, ha impugnato la determinazione con cui la Regione ne ha dichiarato la decadenza da due concessioni, ordinando la liberazione delle aree. L’atto faceva seguito a sopralluoghi che avevano accertato la presenza di un manufatto in legno non autorizzato e di un campo boe di estensione superiore a quella assentita.
Il ricorrente ha contestato l’ordine di rimozione, sostenendo che la concessione provvisoria gli consentisse il mantenimento delle opere esistenti in attesa della definizione dell’istanza di ampliamento. Ha inoltre denunciato il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la titolarità effettiva delle concessioni e rileva che, alla data del primo sopralluogo, l’unico titolo in vigore era la concessione del 2005. La diversa concessione del 1998 era scaduta e non rinnovata, circostanza nota al ricorrente, che aveva cessato di versarne i canoni. Eppure egli ha continuato a utilizzare lo specchio acqueo per il quale non aveva più titolo, fino a un’estensione non autorizzata di 5.000 mq.
La domanda di ampliamento non assume rilievo, perché il relativo procedimento non si è mai concluso in senso favorevole. Parimenti irrilevante è la concessione provvisoria, che contemplava esclusivamente le opere e le occupazioni già in essere nell’area assentita, senza autorizzare alcun ampliamento.
Il Tribunale ritiene pertanto corrette le affermazioni dell’Amministrazione circa la non riconducibilità del manufatto e dell’occupazione eccedente ai titoli concessori. La circostanza che la superficie occupata sia cresciuta nel tempo, superando anche l’estensione richiesta con l’istanza di ampliamento, conferma l’occupazione arbitraria.
Quanto all’asserita oscurità della planimetria, il Collegio esclude divergenze rilevanti e osserva che il concessionario, in caso di dubbio, avrebbe dovuto rivolgersi all’Amministrazione anziché perseverare nell’occupazione. La censura sull’art. 10-bis legge n. 241/1990 è generica, non essendo indicate le osservazioni pretermesse, e dagli atti risulta comunque un ampio contraddittorio.
La pluralità e l’ampiezza delle violazioni, l’aumento progressivo dello sconfinamento e il mancato adempimento alle intimazioni rendono legittima la decadenza ai sensi dell’art. 47 cod. nav. L’impugnazione è respinta, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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