Silenzio assenso sul condono edilizio e diniego tardivo privo dei caratteri dell’autotutela (TAR Sardegna n. 438 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono, ovvero dal momento in cui la stessa risulti corredata di tutta la documentazione richiesta, si forma il silenzio assenso sulla domanda, cioè un provvedimento tacito di condono. Il titolo così formatosi può essere rimosso soltanto mediante autotutela, sempre che ne sussistano i presupposti e nel rispetto del termine di dodici mesi di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990. Il diniego espresso adottato dopo la formazione del titolo tacito, e oltre quel termine, è illegittimo perché difetta delle caratteristiche proprie dei provvedimenti di autotutela. La completezza della documentazione si accerta anche tramite il principio di non contestazione, che esonera l’altra parte dall’onere della prova dei fatti non contestati.
Il Fatto
La società ricorrente ha acquistato nel 1986 un’unità immobiliare rientrante in un complesso realizzato in forza di una convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune. Successivamente ha eseguito, senza titolo edilizio, la chiusura parziale di un porticato e la realizzazione di una veranda con pergola, senza eccedere la volumetria disponibile in base alla convenzione. Le opere sono state ultimate nel dicembre 2002 e la società ha presentato domanda di condono edilizio nel marzo 2004, con le ricevute delle oblazioni e degli oneri.
Nel febbraio 2011 il Settore Tutela del Paesaggio comunale ha espresso parere favorevole al mantenimento delle opere in sanatoria, dichiarando il non pregiudizio dell’interesse pubblico tutelato. Nel novembre 2020 il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento e nel febbraio 2021 ha respinto la richiesta. La società ha impugnato il diniego, chiedendo in via preliminare l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo, assorbendo le ulteriori censure. La questione centrale è stabilire se, prima del diniego espresso del 2021, si fosse già formato il provvedimento tacito di condono invocato dalla ricorrente. Il percorso argomentativo muove dalla art. 32, comma 37, del d.l. n. 269/2003: decorsi ventiquattro mesi dalla domanda, o dal momento in cui essa risulta completa, il silenzio assenso si perfeziona.
Il Tribunale verifica la sequenza temporale. La domanda risale al marzo 2004; nel febbraio 2011 è stato rilasciato il parere paesaggistico favorevole, trasmesso alla società; da allora il Comune non si è più pronunciato fino al diniego del febbraio 2021. Il titolo tacito si è quindi formato, al più tardi, nel febbraio 2013, ben prima dell’atto impugnato. Quest’ultimo è perciò illegittimo, perché non presenta i caratteri dell’autotutela ed è stato adottato oltre il termine massimo di dodici mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Il Collegio affronta poi la completezza della documentazione. La ricorrente ha versato le ricevute dei pagamenti e il Comune non ha contestato la prospettazione sugli altri documenti richiesti. Trova così applicazione il principio di non contestazione codificato dall’art. 64, comma 2, c.p.a. e dall’art. 115 c.p.c., richiamando TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 8424 del 2023 e i conformi ivi citati, tra cui Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3265 del 2018.
Da ultimo, il Tribunale respinge l’eccezione comunale sul mancato coinvolgimento della Soprintendenza nel parere paesaggistico. Il Servizio comunale si è espresso in senso conclusivo e favorevole, senza segnalare la necessità di un successivo pronunciamento. Anche ammesso che questo fosse necessario, l’atto resta conclusivo ed efficace, poiché gli atti amministrativi illegittimi producono i loro effetti fino all’eventuale annullamento, mai intervenuto. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto e dichiarazione della formazione del silenzio assenso; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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