Verande in ampliamento insanabili e diniego paesaggistico vincolato (TAR Sicilia n. 1834 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, delle opere, se non nei casi tassativamente previsti dai commi 4 e 5. In presenza di incrementi di superficie o di cubatura, anche di modesta entità, la norma impedisce il rilascio della sanatoria e la reiezione dell’istanza assume carattere vincolato. Il diniego è compiutamente motivato con la descrizione dell’abuso e il richiamo alla disposizione applicata, restando superflua ogni ulteriore valutazione di merito. Il carattere vincolato dell’atto rende altresì non necessaria la comunicazione del preavviso di rigetto, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato a destinazione abitativa, ottenevano dalla Soprintendenza l’autorizzazione paesaggistica per due tettoie sulle terrazze del primo piano, ciascuna di circa venti metri quadri, con struttura precaria e chiusura a veranda. In corso d’opera realizzavano manufatti di superficie maggiore rispetto a quella assentita, adducendo il rischio di infiltrazioni e l’esigenza di installare un impianto fotovoltaico. La Soprintendenza dichiarava l’incompatibilità paesaggistica dell’intervento.

Il TAR annullava quel primo diniego per difetto di motivazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti. La Soprintendenza adottava quindi un nuovo provvedimento di rigetto, fondato sull’esclusione delle opere dalle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’art. 167 del Codice. Le ricorrenti impugnavano deducendo la violazione dell’obbligo di preavviso di rigetto, la contraddittorietà rispetto al precedente diniego, la disparità di trattamento rispetto a manufatti analoghi e il contrasto con l’art. 20 della l.r. n. 4/2003.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui l’esame di compatibilità paesistica non può essere postergato all’intervento realizzato, sine titulo o in difformità dal titolo, salvo le opere tassativamente indicate nell’art. 167. Le eccezioni riguardano ipotesi in cui i lavori non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. I, n. 978 del 2019 e a Cons. Stato, sez. II, n. 523 del 2016.

In presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche modesti, la sanatoria è esclusa e la reiezione assume carattere vincolato: il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2412 del 2023, n. 1713 del 2023 e n. 8711 del 2022. Nel caso concreto, dai quaranta metri quadri autorizzati si è passati a ottantasei, con un ampliamento più che doppio; le opere presentano strutture portanti in legno lamellare, manto di tegole e chiusura a veranda con infissi scorrevoli, difettando dei caratteri di precarietà.

Il TAR ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato, benché stringata, contenga i riferimenti normativi essenziali. Una volta accertata in sede di riedizione del potere la non sanabilità ex lege, è sufficiente la descrizione dell’abuso e il richiamo alla disposizione che esclude l’autorizzazione postuma, a prescindere da una specifica valutazione di compatibilità. Il mutamento di avviso rispetto al precedente diniego non integra contraddittorietà, derivando da una più attenta qualificazione delle opere.

Quanto alla normativa regionale, il Collegio rileva che la sommatoria delle superfici supera comunque il limite di cinquanta metri quadri e che la disciplina urbanistico-edilizia non interferisce con quella paesaggistica, restando fermo l’obbligo di nulla osta della Soprintendenza. La lamentata disparità di trattamento non è invocabile a fronte di un atto vincolato. Infine, il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione del preavviso di rigetto, in applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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