Decadenza consigliere comunale per assenze e lavoro autonomo: criteri restrittivi (C.G.A.R.S. n. 528 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenze ingiustificate costituisce limitazione all’esercizio di un munus publicum e va disposta applicando criteri restrittivi e di estremo rigore, con particolare attenzione agli aspetti garantistici della procedura, per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze. Il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato a incidere su una carica elettiva, impone una motivazione adamantina, che dia conto dello scrutinio delle giustificazioni addotte ponendosi nella prospettiva del consigliere e delle sue esigenze lavorative. I permessi retribuiti previsti dagli artt. 79 e 80 del d.Lgs. n. 267/2000 valgono per i lavoratori dipendenti e non per gli amministratori di società o i lavoratori autonomi, i quali non possono fruirne: in tal caso la valutazione sulla prevalenza degli impegni professionali spetta al consigliere stesso e il Consiglio comunale non può sindacare l’indispensabilità dei singoli impegni né pretendere la divulgazione di informazioni riservate sull’attività imprenditoriale. La dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dal consigliere-amministratore unico, che attesti pregressi impegni di lavoro in altre città, è sufficiente a giustificare le assenze.
Il Fatto
Con deliberazione del Consiglio comunale, un consigliere di minoranza è stato dichiarato decaduto dalla carica per assenze asseritamente ingiustificate da alcune sedute consiliari. Il procedimento era stato avviato con contestazione delle singole assenze, alle quali il consigliere aveva replicato con osservazioni, adducendo impegni di lavoro, mancata regolare convocazione, motivi di salute e ragioni di protesta politica. L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali aveva peraltro rilevato che lo Statuto comunale si discostava dal dettato normativo regionale, invitando l’Ente a conformarsi.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando illegittima la decadenza in relazione alle assenze per protesta politica e per mancata convocazione, ma confermandola per le assenze dovute a motivi di lavoro. Il consigliere ha proposto appello principale; gli altri consiglieri destinatari del provvedimento hanno proposto appello incidentale, mentre il Comune è rimasto contumace anche in secondo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, già affermato in sede cautelare con la sospensione della sentenza impugnata, secondo cui la decadenza incide su una carica pubblica elettiva e richiede un vaglio restrittivo e di estremo rigore. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si ribadisce che le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate in senso stretto, per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze.
La peculiarità del caso è che l’appellante non è lavoratore dipendente, ma svolge attività di lavoro autonomo quale amministratore unico di una società. La disciplina dei permessi retribuiti dettata dagli artt. 79 e 80 del d.Lgs. n. 267/2000 riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e non può essere estesa agli amministratori di società o ai lavoratori autonomi. Ne consegue che la valutazione sulla prevalenza degli impegni lavorativi rispetto alla partecipazione alle sedute spetta necessariamente al consigliere, senza che il Consiglio comunale possa sindacare l’essenzialità dei singoli impegni professionali.
Da qui il rilievo di difetto di motivazione: la deliberazione si è limitata ad affermare che le ragioni addotte erano ictu oculi prive di spiegazione logica e non documentate, senza una valutazione puntuale delle circostanze e senza considerare la posizione dell’appellante. Occorrevano ragioni obiettivamente gravi di assenza o di inconferenza della giustificazione, ovvero la sua genericità e carenza di prova.
Il Collegio segnala inoltre elementi che lasciano ipotizzare un uso improprio dell’istituto: il procedimento ha coinvolto tutti i consiglieri di minoranza che avevano posto in essere una protesta politica, configurandosi come strumento di neutralizzazione dell’opposizione. Significativa, in tal senso, la dichiarazione di un consigliere di maggioranza riportata nel verbale, che ha valutato la condotta dell’appellante in termini di scarsa collaborazione: giudizio palesemente politico e sviato rispetto alla corretta applicazione dell’istituto.
Quanto alle tre assenze per motivi di lavoro, la dichiarazione sostitutiva resa dall’appellante sotto la propria responsabilità è ritenuta sufficiente a giustificarle, non potendo il Consiglio comunale pretendere la divulgazione di informazioni riservate sull’attività imprenditoriale né sindacarle nel merito. L’appello principale è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati; l’appello incidentale è respinto; le spese dei due gradi sono poste a carico degli appellati in solido.
Nota della Redazione
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