Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4629 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, non risultino effettuati pagamenti neppure parziali e l’amministrazione non contesti il credito nell’an e nel quantum. Il giudice assegna quindi all’amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile decorso del termine. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in via automatica: la sua quantificazione è rimessa a una valutazione di equità, che ne esclude l’applicazione quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 1838/2024 depositata il 18.04.2024, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio e al rimborso delle spese di lite.

Non avendo ricevuto il rilascio della carta, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni né indicato l’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale delimita anzitutto l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, perché rispetto a esse, distratte in favore del difensore, l’azione non è stata esperita.

Nel merito, il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali, e la resistente non ha contestato il credito nell’an e nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato: il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione per l’integrale esecuzione. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’amministrazione inadempiente. L’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.

Quanto alla penalità di mora, pure richiesta, il Collegio la esclude: in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, nonché dell’entità delle somme pretese, la condanna risulta manifestamente iniqua.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, secondo l’indirizzo espresso dal Cons. Stato n. 3897/2025, n. 4431/2025, n. 7269/2025 e n. 7316/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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