La dichiarazione di interesse culturale non richiede la verbalizzazione dei sopralluoghi preliminari (Cons. Stato n. 4324 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
I sopralluoghi che i funzionari della Soprintendenza svolgono in via preliminare, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale, non sono soggetti ad alcun obbligo di verbalizzazione: nessuna disposizione del d.lgs. n. 42/2004 né della legge n. 241/1990 lo impone, e gli artt. 2699 e 2700 cod. civ. si limitano a definire l’atto pubblico e la sua efficacia. L’amministrazione non è tenuta a eseguire un sopralluogo congiunto in contraddittorio con la proprietà, né a dare conto in un verbale delle prime indagini, le cui risultanze confluiscono nella comunicazione di avvio e sono soggette al contraddittorio procedimentale. Il termine di conclusione del procedimento decorre dall’atto di formale avvio e non dalle attività propedeutiche. L’accertato stato di degrado del bene non osta alla dichiarazione di interesse, restando rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione la valutazione dell’idoneità del manufatto a esprimere il valore tutelato.

Il Fatto

Il Ministero della Cultura dichiarava di interesse culturale particolarmente importante un complesso immobiliare storico sito in Busto Arsizio, ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a) e 13 del d.lgs. n. 42/2004. La società proprietaria impugnava il decreto davanti al TAR Lombardia deducendo l’omessa esecuzione di un sopralluogo in contraddittorio, la non fedele rappresentazione fotografica del compendio e l’illegittimità di sopralluoghi eseguiti prima della comunicazione di avvio, privi di verbale.

Il TAR respingeva il ricorso. La società appellava, reiterando le censure e lamentando l’omesso esame di alcuni motivi, riproposti in appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la doglianza sull’obbligo di verbalizzazione. Il contesto normativo invocato dall’appellante è dichiarato inconferente: gli artt. 2699 e 2700 cod. civ. definiscono l’atto pubblico e la sua efficacia, gli artt. 12-14 del Codice disciplinano il procedimento di dichiarazione, le disposizioni della legge n. 241/1990 esprimono canoni generali dell’azione amministrativa. Nessuna di esse impone la verbalizzazione delle operazioni preliminari all’avvio del procedimento, le cui risultanze sono comunque oggetto del procedimento successivo, nel quale la parte esercita le garanzie partecipative.

Quanto ai termini, i termini procedimentali decorrono dall’atto di formale avvio e non dall’espletamento di attività preliminari. L’art. 12, comma 10-ter, del Codice si limita a rendere il loro mancato rispetto valutabile sul piano della responsabilità disciplinare e dirigenziale, senza collegamento con la legittimità della dichiarazione.

La pretesa parzialità delle acquisizioni fotografiche è respinta: l’appellante la riferisce alle sole “prime indagini”, senza contestare le complessive acquisizioni istruttorie poste a fondamento del provvedimento, e la lacuna è comunque colmata dalle produzioni documentali versate dalla proprietà e valutate dall’amministrazione.

Sul punto centrale, il Collegio ribadisce che l’art. 14, comma 2, del Codice consente la comunicazione di avvio dopo le prime indagini, sopralluoghi compresi. Il procedimento è stato ritualmente avviato con comunicazione del 29 marzo 2024, ricca di elementi identificativi e valutativi, e la proprietà ha controdedotto con memoria. Nessuna prova che il provvedimento si fondi su acquisizioni sottratte al contraddittorio.

Infine, lo stato di degrado non esclude l’interesse storico-artistico: il manufatto può essere tutelato per il valore testimoniale che ancora rivela o per evitarne l’ulteriore decadimento, secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato n. 4747 del 2015; Cons. Stato n. 6332 del 2025). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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