Cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3588 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea dell’obbligo di pagamento da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, integra la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Tale declaratoria presuppone l’accertamento dell’avvenuta integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza ottemperanda, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione. L’Amministrazione che abbia dato esecuzione solo in corso di giudizio rimane comunque soccombente ai fini della regolazione delle spese di lite, poste a suo carico.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di circa duemilacentottantotto euro a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2020/2021 e 2023/2024.
La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione della somma e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa della ricorrente aveva segnalato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, di quanto riconosciuto in sede di giudizio civile. Tale adempimento sopravvenuto ha determinato la piena soddisfazione della pretesa azionata, privando la controversia del suo oggetto.
Il Collegio ha chiarito che, in presenza di un’obbligazione pecuniaria originata da una sentenza passata in giudicato, l’esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso in ottemperanza, comporta la cessazione della materia del contendere. Non si tratta di una sopravvenuta carenza di interesse meramente processuale, ma dell’accertamento che il comando giudiziale è stato integralmente eseguito, rendendo inutile qualsiasi ulteriore pronuncia satisfattiva.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico del Ministero, condannato anche alla rifusione del contributo unificato, atteso che l’adempimento è avvenuto solo in corso di giudizio e che l’iniziativa della ricorrente è stata necessaria per ottenere l’esecuzione della sentenza. Le somme sono state liquidate in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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