Dipendenti società riscossione senza interesse a impugnare affidamento ad ADER (TAR Abruzzo n. 379 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
I dipendenti della società che svolge per conto dell’amministrazione regionale il servizio di riscossione coattiva delle entrate non sono legittimati a impugnare la delibera con cui l’affidamento del servizio è attribuito a un diverso soggetto. Il difetto di interesse deriva dalla circostanza che la lesione lamentata incide sulla posizione della società datrice di lavoro, non su quella privata del lavoratore, che agisce per la propria persona. Per radicare l’interesse a ricorrere occorre allegare e provare un pregiudizio diretto, concreto e attuale alla posizione lavorativa, non un pregiudizio meramente ipotetico e futuro. Neppure la mancata previsione delle clausole sociali nell’atto di affidamento integra l’interesse del dipendente, in assenza dell’allegazione di una procedura di licenziamento conseguente alla perdita dell’incarico da parte della società. Il ricorso proposto dai lavoratori è pertanto inammissibile.

Il Fatto

I ricorrenti sono dipendenti a tempo indeterminato, con lunga anzianità nel settore esattoriale, della società che per conto della Regione Abruzzo ha svolto l’attività di recupero coattivo della tassa automobilistica regionale e dei proventi del demanio idrico. Essi impugnano la delibera con cui la Giunta regionale ha affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali regionali, per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

Deducono la violazione di legge in materia di affidamenti e l’eccesso di potere, lamentando in particolare il mancato inserimento delle clausole sociali a tutela dei livelli occupazionali, e sollevano questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l’affidamento. Chiedono l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno. L’Agenzia eccepisce in via preliminare il difetto di interesse dei ricorrenti, mentre la Regione si costituisce con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Osserva che è incontestata la qualità dei ricorrenti di dipendenti della società affidataria e che tale società è del tutto estranea al giudizio. Da ciò deriva che i lavoratori, agendo per la propria persona, dovevano dimostrare un interesse personale, concreto e attuale all’annullamento della delibera, distinto da quello della società datrice di lavoro.

Il ricorso si limita a rappresentare l’anzianità maturata e i trasferimenti subiti nel corso degli anni verso le società subentranti, senza allegare alcun pregiudizio diretto alla propria posizione. La delibera impugnata può semmai ledere gli interessi della società che attualmente svolge il servizio, non quelli privati dei dipendenti. La perdita del posto di lavoro è prospettata in via puramente ipotetica e non risulta supportata da alcun elemento, come lettere di licenziamento o altre comunicazioni.

Il Tribunale sottolinea che l’eventuale perdita dell’incarico da parte della società non produce alcun riflesso diretto, allegato e provato, sulla posizione lavorativa dei ricorrenti. Manca dunque il carattere dell’attualità e della concretezza richiesto per l’interesse a ricorrere.

Quanto alla doglianza sulle clausole sociali, essa non radica alcun interesse in capo ai lavoratori. Il ricorso si limita ad affermare che la Regione non avrebbe contemperato la tutela dei livelli occupazionali, prospettando così un interesse futuro alla conservazione del posto, senza allegare che i ricorrenti siano soggetti a procedura di licenziamento in seguito alla perdita dell’affidamento. Il Collegio rileva inoltre che, a fronte della puntuale eccezione avversaria, la difesa dei ricorrenti nulla ha replicato, confermando l’insussistenza dell’interesse ad agire.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Agenzia e sono liquidate in € 3.000,00, mentre sono compensate nei confronti della Regione in ragione dell’assenza di difese svolte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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