Stato di adottabilità come extrema ratio e obbligo di verifica del sostegno alla genitorialità (Cass. civ. Sez. 1 n. 1175 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dello stato di adottabilità costituisce extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi indicativi in modo certo dello stato di abbandono morale e materiale, dimostrati in concreto e con valutazione attuale, senza ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale. Il giudice di merito deve verificare prioritariamente l’effettiva possibilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare, anche avvalendosi della mediazione culturale ove necessario, e se ciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori e dei parenti entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore; solo ove risulti impossibile, quand’anche in base a criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con l’interesse del minore, è legittimo l’accertamento dello stato di abbandono. La mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, se non sorretta da motivazione specifica, comporta violazione del diritto di difesa dei genitori e vizio di omesso esame di fatti decisivi.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal decreto con cui il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l’apertura di un procedimento concernente lo stato di abbandono di una minore, figlia di una donna affetta da ritardo cognitivo, seguita da un amministratore di sostegno, e di un cittadino egiziano, rientrato in Italia alcuni mesi dopo la nascita della bambina per instaurare un rapporto con lei. Con sentenza del giugno 2024 il tribunale dichiarava lo stato di adottabilità, disponendo l’interruzione dei rapporti con i genitori e i familiari.

La decisione veniva impugnata dal padre della minore e dallo zio materno, che si era reso disponibile a prendersi cura della nipote; la Corte d’Appello rigettava gli appelli. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione lo zio e il padre, con ricorsi notificati nel medesimo giorno; si costituiva il curatore speciale della minore, mentre la madre e gli altri soggetti non si costituivano.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, premessa la trattazione congiunta dei ricorsi in quanto strettamente avvinti, rammenta che il diritto prioritario e fondamentale del figlio di vivere con i propri genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, posto dall’art. 1 della legge n. 184/1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che può essere dichiarato solo quando la famiglia non sia in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, configurandosi un endemico e radicale stato di abbandono per irreversibile incapacità dei genitori di allevare ed educare i figli.

La Suprema Corte richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 35110/2021, secondo cui l’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve compiersi tenendo conto della natura non assoluta ma bilanciabile del diritto del minore a rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità, con un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei parenti entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore. Il giudice deve verificare la possibilità di recupero dei genitori con riferimento alle condizioni economiche e abitative – senza che l’attività lavorativa e il reddito assumano valenza discriminatoria – e alle condizioni psichiche, estendendo la verifica anche al nucleo familiare allargato e alla concreta possibilità di supportare i genitori.

La Corte censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente perseguito il prioritario diritto della minore di rimanere nel nucleo familiare di origine. In particolare, evidenzia che la Corte d’Appello non ha illustrato quali aiuti concreti siano stati forniti al padre – limitatosi ad affermare la sua “passività” e la sua chiusura – né ha considerato la necessità di una mediazione culturale per superare la distanza tra modelli culturali differenti, osta ad un’adeguata valutazione della capacità genitoriale. Analogamente, con riguardo allo zio materno, la decisione non spiega quale intervento di sostegno sia stato adottato per favorire il suo recupero rispetto alle carenze individuate, né l’esito di tale percorso.

Quanto alla richiesta di rinnovazione della CTU, la Corte ritiene la motivazione apparente e stereotipata: la consulenza tecnica costituisce strumento indispensabile di verifica, e la presunzione di acquisizione della lingua italiana nel corso di un anno di permanenza in Italia non tiene conto che le difficoltà linguistiche possono incidere sulla comunicazione e sulla comprensione di modelli culturali diversi, influendo sull’accertamento tecnico stesso.

I ricorsi vengono pertanto accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda al riesame alla luce dei principi espressi. Viene infine disposta l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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