Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e assenza di balaustra perimetrale (Cons. Stato n. 7886 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi agli impianti fotovoltaici, la decadenza disposta dal Gestore dei servizi energetici per l’accertata mancanza dei requisiti oggettivi costituisce atto vincolato di decadenza accertativa del difetto originario della causa dell’attribuzione patrimoniale, con conseguente obbligo di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti. Le modifiche apportate alla configurazione dell’intervento successivamente alla presentazione della richiesta di incentivazione, o a seguito di un controllo, non sono prese in considerazione e non possono sanare le irregolarità riscontrate in sede di verifica. L’assenza anche parziale della balaustra perimetrale del lastrico esclude la qualificazione dell’impianto come “piccolo impianto” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. u), d.m. 5 maggio 2011, con conseguente ricaduta nella categoria residuale dei grandi impianti e obbligo di iscrizione al registro. Nella materia incentivante opera il principio di autoresponsabilità, gravando sull’interessato l’onere di garantire completezza e veridicità delle dichiarazioni e assumendosi il rischio delle difformità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal GSE, nel 2012, il riconoscimento della tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico realizzato su un edificio, qualificato come “piccolo impianto” e classificato nella tipologia “impianto su edificio”. A seguito di sopralluogo effettuato dal soggetto incaricato dal Gestore, emergeva che uno dei lati della copertura era privo di elementi perimetrali e che i moduli risultavano collocati a un’altezza superiore a 30 cm dal suolo, in assenza di una balaustra conforme.

Il GSE disponeva quindi la decadenza dalle tariffe e intimava la restituzione degli incentivi, quantificati in euro 35.360,77 al lordo della ritenuta d’acconto. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, confermando il dato fattuale dell’assenza parziale della balaustra e la qualificazione dell’intervento come grande impianto, con i connessi obblighi di iscrizione al registro e di sottoposizione al limite di costo incentivabile. Il ricorrente proponeva appello, deducendo l’erronea qualificazione, la non rilevanza dell’irregolarità e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato. Sul primo motivo, il Collegio rileva che l’assenza di parte della balaustra perimetrale è circostanza pacifica, riconosciuta dallo stesso appellante. Diventa allora irrilevante stabilire se la balaustra fosse integra all’atto della richiesta, essendo stata comunque riscontrata la sua parziale mancanza in sede di verifica. Del resto, l’interessato non ha fornito adeguata prova contraria.

La Sezione ribadisce che il GSE non considera le modifiche apportate alla configurazione dell’intervento dopo la presentazione della richiesta, né quelle poste in essere a seguito di un controllo. Ammettere il contrario significherebbe sanare senza limiti le irregolarità riscontrate, svilendo la finalità stessa dei controlli. La disciplina degli incentivi, in quanto disciplina di favore, è soggetta a stretta interpretazione, come affermato anche dal diritto unionale e confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il richiamo alla sentenza n. 985/2018 non giova all’appellante. In quel caso la rimozione della balaustra era risultata temporanea, legata a lavori regolarmente assentiti, ed era stata apprestata una balaustra provvisoria in ferro. Nel caso in esame, invece, si tratta della consapevole rimozione unilaterale di parte della perimetrazione, senza volontario ripristino. La Sezione richiama inoltre il principio di autoresponsabilità, che grava sull’interessato quanto alla completezza e veridicità delle dichiarazioni.

Sul secondo motivo, l’impianto non risponde ai requisiti della lett. u) dell’art. 3 d.m. 5 maggio 2011: l’allegato 2 impone, in assenza di balaustra perimetrale, che l’altezza massima dei moduli non superi 30 cm. L’intervento ricade pertanto nella categoria residuale dei grandi impianti di cui alla lett. v), con i conseguenti obblighi di iscrizione al registro, inclusione in graduatoria e limite del costo incentivabile.

Quanto al terzo motivo, la decadenza disposta dal GSE è atto vincolato, come affermato dalla giurisprudenza richiamata, anche a seguito dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020. L’accertata difformità tra quanto dichiarato e quanto riscontrato conduce alla decadenza e all’obbligo di restituzione. Le spese sono poste a carico dell’appellante, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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