Cessata materia e compensazione spese con SCIA in sanatoria sopravvenuta (TAR Campania n. 2597 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, che abbia indotto l’amministrazione comunale a annullare d’ufficio le ordinanze di demolizione impugnate, determina la cessazione della materia del contendere per soddisfacimento dell’interesse sostanziale del ricorrente. L’accertamento della soccombenza virtuale presuppone che le ragioni di illegittimità fatte valere in giudizio coincidano con le ragioni che hanno determinato la rimozione degli atti in via di autotutela; in mancanza di tale coincidenza le spese processuali vanno compensate. Qualora i provvedimenti impugnati abbiano inciso su un rapporto amministrativo ormai esaurito, la loro illegittimità nel merito non consente una pronuncia di annullamento, ma orienta il regolamento delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il compenso del verificatore nominato con ordinanza collegiale va liquidato in misura corrispondente all’attività concretamente svolta e alle anticipazioni già corrisposte.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza comunale n. 02 del 2022, recante ordine di demolizione delle opere abusive realizzate su un terreno distinto al foglio 3, particella 155. Con successivi motivi aggiunti ha gravato le ulteriori ordinanze di demolizione n. 3 e n. 4 del 2022; con due autonomi ricorsi ha impugnato le ordinanze regionali di sospensione dei lavori.

In corso di giudizio è intervenuta una società, proponendo motivi aggiunti avverso i medesimi atti. La Sezione ha riunito i ricorsi con ordinanza collegiale e disposto una verificazione, nominando un tecnico, che ha avanzato richiesta di proroga e non ha depositato la relazione conclusiva. Nella pendenza del giudizio il Comune, con provvedimento n. 6 del 2024, ha revocato le ordinanze di demolizione, sull’abbrivio di una SCIA in sanatoria presentata nel marzo 2024 ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione documentale dell’intervenuta rimozione degli atti impugnati. Le ordinanze comunali risultano annullate d’ufficio a seguito della presentazione di una SCIA in sanatoria. La parte ricorrente ha così conseguito l’obiettivo prefissato e si è dichiarata soddisfatta: la prospettazione di cessazione della materia del contendere, limitatamente al ricorso principale e ai motivi aggiunti, è pertanto corretta.

La questione più delicata riguarda il regolamento delle spese. Il ricorrente invocava la soccombenza virtuale del Comune: sosteneva cioè che, in assenza della sanatoria, gli atti sarebbero stati annullati per i vizi denunciati. Il TAR esclude però la possibilità di un tale accertamento. Le ragioni di illegittimità dedotte in giudizio — sintetizzabili nella mancata valutazione di preesistenti titoli edilizi relativi agli immobili asseritamente abusivi — non collimano con le ragioni dell’annullamento d’ufficio, determinate dalla presentazione della SCIA in sanatoria nel 2024, dunque dopo il deposito dei ricorsi.

Da qui la compensazione delle spese tra Comune e parti ricorrenti, interventore incluso, con il contributo unificato posto a carico del Comune. Il Collegio ragiona in termini di soccombenza virtuale anche in ordine alla posizione del Comune: la compensazione non presuppone una soccombenza formale, ma la distribuzione dell’onere economico del processo in proporzione agli esiti sostanziali.

Quanto ai provvedimenti regionali, i ricorsi sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell’esito del giudizio principale. Il Tribunale osserva però che tali atti sospendevano lavori non attuali e che, nel merito, sarebbero stati ritenuti illegittimi. Su questa base dispone la compensazione delle spese, ma pone il contributo unificato a carico della Regione.

Sul compenso del verificatore, non risultando depositata alcuna relazione conclusiva, la richiesta di liquidazione non può essere accolta. Considerata l’attività svolta — accessi sui luoghi e studio dei documenti — il Collegio ritiene congruo limitare il compenso ai 500,00 euro già liquidati a titolo di anticipazione, posti a carico del Comune, con diritto di rivalsa del ricorrente in caso di avvenuto pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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