Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello al Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 7885 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione della parte appellante di non avere più interesse all’impugnazione, per avere reperito una soluzione alternativa idonea a superare il contenzioso, determina l’improcedibilità dell’appello per carenza di interesse sopravvenuta. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi nel merito quando l’interesse alla decisione è venuto meno per fatti sopravvenuti, essendo l’interesse alla impugnazione condizione dell’azione. L’adesione delle controparti alla richiesta di compensazione delle spese consente al Collegio di disporla integralmente. La declaratoria di improcedibilità presuppone una dichiarazione formale e non contestata della parte, che il giudice è tenuto a verificare in punto di fatto.
Il Fatto
Il Comune, soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico installato su un edificio scolastico, aveva ottenuto dal GSE l’ammissione al meccanismo di incentivazione e il premio per l’utilizzo di componenti prodotti in Europa. A seguito di verifiche documentali, il GSE aveva contestato la non riferibilità delle certificazioni ai moduli effettivamente installati e la difformità delle caratteristiche tecniche, disponendo dapprima la sospensione e infine, con provvedimento del 2017, la decadenza dagli incentivi con recupero delle somme erogate.
Il Comune impugnava gli atti davanti al TAR Lazio, che rigettava il ricorso e condannava alle spese. Proponeva quindi appello, articolando motivi volti a censurare la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia sui motivi di primo grado, oltre alla reiterazione degli originari vizi sostanziali. Nel corso del giudizio di secondo grado, la parte appellante reperiva una soluzione alternativa del contenzioso e dichiarava di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’attenzione sull’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione e ne verifica la permanenza al momento della decisione. Con nota depositata il 5 settembre 2025, la parte appellante ha formalmente dichiarato di non avere più interesse all’impugnazione, avendo reperito una soluzione alternativa che consente di ritenere superato il contenzioso.
La dichiarazione non è rimasta isolata: alla medesima nota seguiva la richiesta di compensazione delle spese del grado, cui hanno aderito le difese di tutte le parti appellate, sia della società gestore sia dei Ministeri. Il quadro processuale risulta quindi integralmente definito, senza margini di contestazione sul venir meno dell’interesse.
Il Collegio applica i principi in materia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, desumibili dagli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm., e conclude nel senso dichiarato. La formula del dispositivo è lineare: l’appello “come in epigrafe proposto” è dichiarato improcedibile, con spese del grado integralmente compensate.
Il percorso argomentativo è essenziale e non tocca il merito dei numerosi motivi articolati, che restano assorbiti dalla sopravvenuta caduta dell’interesse. La sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso, non viene riformata nel merito: la declaratoria di improcedibilità dell’appello ne determina la definitività nei confronti della parte che vi aveva dato causa. Sotto il profilo processuale, la pronuncia conferma che la verifica della permanenza dell’interesse costituisce il primo accertamento cui è tenuto il giudice d’appello, anche quando la causa sia stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2025.
Nota della Redazione
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