La decadenza dagli incentivi fotovoltaici va distinta dall’autotutela (Cons. Stato n. 3732 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE ridetermina la tariffa incentivante di un impianto fotovoltaico, sul rilievo della carenza di un requisito soggettivo già esaminato e ritenuto sussistente in sede di ammissione al beneficio, non integra un atto di decadenza, ma un vero e proprio annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. La decadenza presuppone la falsità delle dichiarazioni, l’inadempimento delle prescrizioni o la sopravvenuta carenza dei requisiti; esorbita dall’istituto, per ricadere nell’autotutela, la fattispecie in cui l’Amministrazione riesamini una situazione già valutata e pervenga a conclusione opposta. L’elemento distintivo è l’affidamento del privato, assente nella prima ipotesi e configurabile nella seconda. Ne consegue l’assoggettamento dell’atto al termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi decorrenti dal 28 agosto 2015, e l’onere di motivare l’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro.
Il Fatto
La Città Metropolitana di Bari, subentrata alla Provincia, gestisce l’impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un istituto scolastico secondario superiore. In qualità di soggetto responsabile, ha chiesto ed ottenuto nel 2011 il riconoscimento della tariffa incentivante comprensiva della maggiorazione del 5% prevista dall’art. 6, comma 4, lett. b, del d.m. 19 febbraio 2007 per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica.
Nel 2016 il GSE avviava una verifica in tema di trasformatore di isolamento galvanico ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 28/2011; nel 2017 chiedeva chiarimenti sul perché il soggetto responsabile fosse l’ente locale e non la scuola. Nel 2018 comunicava la rideterminazione della tariffa in misura inferiore, per asserita mancanza dei requisiti soggettivi. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, qualificando l’attività come accertamento vincolato dei presupposti. L’ente appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla natura del potere esercitato. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, la decisione distingue la decadenza dall’autotutela in ragione del tipo di vizio e dell’affidamento ingenerato nel beneficiario. La decadenza riguarda dichiarazioni non veritiere, inadempimenti e sopravvenuta carenza dei requisiti; l’annullamento d’ufficio ricorre quando l’Amministrazione, dopo aver positivamente valutato i presupposti, li riesamini e concluda in senso opposto.
Il GSE aveva sostenuto che solo in sede di verifica documentale era emerso il rapporto tra ente locale ed edificio scolastico. La Corte ritiene la ricostruzione non esatta: dall’istanza del 2011 risultava già che la Provincia, qualificatasi soggetto responsabile, chiedeva una maggiorazione riservata alle scuole pubbliche. Il Gestore era quindi in grado di percepire la questione, e l’ammissione appare frutto di consapevole esame, plausibilmente giustificato dall’art. 3, comma 1, l. n. 23/1996, che attribuisce alle Province la manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti. Da qui l’affidamento dell’ente sulla stabilità del beneficio.
Qualificato l’atto come annullamento d’ufficio, il Collegio applica la disciplina temporale dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990: il termine di diciotto mesi decorre, per i provvedimenti anteriori alla novella, dal 28 agosto 2015, ferma restando l’operatività del termine ragionevole della versione originaria, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2974 del 2019 e n. 250 del 2017. Nel caso concreto risultano superati sia i diciotto mesi sia il termine ragionevole, essendo l’atto intervenuto dopo quasi sette anni dall’ammissione, con piena consapevolezza del vizio.
La Corte aggiunge che, a fronte della distanza temporale dal provvedimento annullato, l’atto doveva essere motivato in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale al ritiro, anche in considerazione degli interessi dell’ente destinatario. L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza e annullamento dei provvedimenti impugnati; assorbiti gli ulteriori profili di censura. Il GSE è condannato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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