Frequenza ante sedici anni non vale per anzianità e assegno funzionale (Cons. Stato n. 3733 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La frequenza di una scuola militare non determina l’iscrizione dell’allievo in alcun ruolo matricolare: l’arruolamento con speciale ferma volontaria è funzionale alla sola frequenza del corso e non consente l’impiego in attività operative. Il periodo trascorso come allievo costituisce servizio pre-ruolo ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 165/1997, computabile esclusivamente ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, e non concorre all’attribuzione dell’assegno funzionale né all’aggiornamento matricolare e stipendiale. L’art. 788 cod. ordinamento militare, nel fissare al quindicesimo anno l’avvio della speciale ferma, ha innovato la previgente disciplina e non ha efficacia retroattiva. È inammissibile, per divieto dei nova in appello ex art. 104, comma 1, cod. proc. amm., la questione di legittimità costituzionale che scaturisca da un profilo non oggetto del ricorso di primo grado. Le pretese sull’anzianità dei militari, radicate su posizioni di interesse legittimo, vanno azionate mediante tempestiva impugnazione degli atti di inquadramento, altrimenti divenuti inoppugnabili.

Il Fatto

L’appellante si era iscritto nel settembre 1993, quindicenne, alla Scuola militare Nunziatella, frequentandola nel triennio 1993-1996, e si era arruolato al compimento dei sedici anni, nel giugno 1994, secondo la disciplina allora vigente. Con due istanze del novembre e dicembre 2015 chiedeva l’aggiornamento matricolare e stipendiale dal settembre 1993, oltre all’assegno funzionale e ai relativi arretrati.

Il Comando generale dell’Arma rigettava le istanze, negando rilievo al periodo di frequenza anteriore ai sedici anni. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. Proponeva allora appello il militare, deducendo l’omessa pronuncia sull’aggiornamento matricolare e l’illegittimità costituzionale dell’art. 788 cod. ordinamento militare per violazione dell’art. 3 Cost., sul presupposto di un’illegittima disparità tra anticipatari e arruolati all’età ordinaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione preliminare dell’Amministrazione. Gli atti di inquadramento nel pubblico impiego hanno natura autoritativa e fissano il dies a quo dell’anzianità giuridica riconoscibile. Le pretese al riguardo si fondano su posizioni di interesse legittimo e vanno fatte valere con la tempestiva impugnazione di quegli atti: in difetto, ne è derivata l’inoppugnabilità, che osta all’accoglimento anche delle domande meramente economiche. Il richiamo è a Cons. Stato, sez. III, n. 5881 del 2012 e a una serie di precedenti conformi della Sezione Seconda e di altre sezioni.

L’appello è comunque infondato nel merito. La Corte ricostruisce lo stato giuridico degli allievi attraverso l’art. 788 cod. ordinamento militare, che riproduce l’art. 17 d.P.R. n. 950/1956 e recepisce la normativa internazionale sulla protezione dei minori nei conflitti armati. La soluzione prescelta dal codice è intermedia: una speciale ferma volontaria dal quindicesimo anno alla maggiore età, con acquisto dello status di militare ma senza impiego operativo.

Da qui la conseguenza: il periodo di frequenza configura servizio pre-ruolo computabile solo ai fini pensionistici e del trattamento di fine servizio, come affermato da Corte dei conti, Sez. I centr. appello, n. 21 del 2026, ma non concorre all’assegno funzionale, che postula la provenienza da un ruolo inferiore sistematico e non una fase meramente formativa.

Quanto all’aggiornamento matricolare, l’appellante si era arruolato al compimento dei sedici anni secondo la legge allora vigente, mentre la nuova disciplina ha innovato il quadro: essa non è né retroattiva né interpretativa, come precisato da TAR Lazio, sez. III, n. 4 del 2024. Analogo esito per la questione di costituzionalità, inammissibile perché relativa a profilo non dedotto in primo grado e comunque infondata, non essendo sovrapponibili le situazioni poste a confronto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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