Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e onere della prova documentale (Cons. Stato n. 9784 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di fine lavori entro il 31 dicembre 2010 all’Amministrazione competente, al GSE e al Gestore di rete costituisce, ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 105/2019, requisito sostanziale e non mero adempimento formale per l’accesso ai benefici di cui alla legge n. 129/2010. La relativa prova deve essere certa e documentata e non può fondarsi su mere presunzioni, gravando sull’istante l’onere di dimostrare la regolarità degli adempimenti procedurali. Le difformità dell’impianto accertate in sopralluogo rispetto al dossier fotografico prodotto in fase di qualifica legittimano la riqualificazione della tariffa, godendo la documentazione fotografica di valenza probatoria privilegiata, non sostituibile dall’asseverazione del tecnico. Il provvedimento del GSE che accerta la carenza dei requisiti è espressione di un potere di verifica e controllo di natura doverosa ed esito vincolato, non riconducibile al paradigma dell’autotutela né a quello sanzionatorio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal GSE, nell’ottobre 2011, l’ammissione di un impianto fotovoltaico agli incentivi della legge n. 129/2010, con tariffa pari a 0,346 euro/kWh. Nel 2016 il Gestore avviava una verifica e disponeva un sopralluogo, all’esito del quale rilevava che la comunicazione di fine lavori caricata sul portale recava un timbro di consegna a mano del 2016 e che lo stato dei luoghi non corrispondeva alle fotografie prodotte in sede di qualifica.
Con provvedimento del 29 ottobre 2018 il GSE riteneva l’impianto carente dei requisiti per i benefici della legge n. 129/2010, riconoscendo contestualmente gli incentivi del Quarto conto energia nella misura di 0,291 euro/kWh e disponendo il recupero delle maggiori somme. Respinte l’istanza di riesame e quella di dilazione, il TAR Lazio rigettava il ricorso. La società appella, contestando l’onere probatorio, la qualificazione del provvedimento come autotutela e i provvedimenti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 1-septies del d.l. n. 105/2019, che configura la comunicazione di fine lavori entro il 31 dicembre 2010 come requisito sostanziale, la cui prova deve essere certa e documentata e non fondata su mere presunzioni. Richiamando il consolidato orientamento della Sezione, il Consiglio ribadisce che la disciplina degli incentivi, in quanto di favore, è soggetta a stretta interpretazione: l’omissione della comunicazione anche a uno solo dei destinatari nel termine perentorio condiziona l’accesso ai benefici.
Il timbro apposto sulla busta il 3 gennaio 2011 dall’ufficio accettazione del Gestore di rete non vale come prova certa dell’invio tempestivo. L’argomento della festività del 1° gennaio e della domenica del 2 gennaio si svilisce perché la comunicazione era stata inviata tramite corriere, senza che si possa escludere una consegna al corriere il 3 gennaio. La società, inoltre, aveva avuto due anni tra il verbale del 25 ottobre 2016 e il provvedimento del 29 ottobre 2018 per procurarsi la prova documentale.
Quanto alle difformità, il Collegio condivide l’analisi del primo giudice: il Gestore ha adeguatamente assolto l’onere probatorio, indicando nel provvedimento le ragioni delle proprie determinazioni, supportate da riscontri del sopralluogo e da fotografie. La documentazione fotografica gode di valenza probatoria privilegiata e non può essere sostituita dall’asseverazione del tecnico abilitato, che provenendo dalla parte interessata ha funzione meramente integrativa. Le giustificazioni dell’appellante sulle presunte modifiche manutentive restano generiche.
Sul secondo motivo, il Consiglio esclude che il provvedimento del GSE integri autotutela: in linea con l’Adunanza plenaria n. 18/2020, la decadenza ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 è espressione di un potere di verifica doveroso e a esito vincolato. L’autotutela ricorrerebbe solo se il Gestore riesaminasse presupposti già accertati senza nuovi elementi istruttori: ipotesi esclusa, poiché solo il controllo sul posto ha fatto emergere le discrepanze. Il terzo motivo cade di conseguenza, non essendo autonomamente viziati i provvedimenti successivi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.