Revoca dell’assegnazione del suolo industriale e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 190 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’assegnazione di un suolo a scopo industriale, disposta per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal contratto nella fase esecutiva del rapporto, costituisce espressione dell’esercizio di un diritto potestativo di recesso e non di un potere autoritativo pubblico. Il petitum sostanziale resta integralmente collocato a valle della pattuizione contrattuale e involge esclusivamente questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’accertamento della giurisdizione precede ogni altra questione processuale, compresa quella relativa alla sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio di una parte.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la determinazione n. 38 del 7.12.2022, con cui il Commissario Liquidatore del Consorzio A.S.I. di Messina in liquidazione ha revocato l’assegnazione di un terreno già concessa alla ditta originariamente beneficiaria, nonché la nota di avvio del procedimento di revoca e gli atti connessi. La vicenda trae origine da un contratto di cessione di suolo a scopo industriale stipulato nel 1991 e dalla fase esecutiva del relativo rapporto.

Il Consorzio resistente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, qualificando il provvedimento impugnato come esercizio di un diritto potestativo nella fase di esecuzione del contratto. Il Tribunale sospende in via cautelare gli effetti della revoca e, a fronte dell’istanza di regolamento preventivo, sospende il giudizio ai sensi degli artt. 10 e 79 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22486 dell’8.08.2024, hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama integralmente quel pronunciamento: la revoca è stata disposta per l’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge o dal contratto e si colloca nella fase esecutiva del rapporto, senza esercizio di alcun potere autoritativo pubblico. Il petitum sostanziale attiene quindi alla sola delimitazione del contenuto contrattuale.

Prima di esaminare la richiesta di interruzione del giudizio, avanzata per la sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio del Consorzio a seguito di liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale fissa l’ordine delle questioni. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, si afferma che l’accertamento dei presupposti del processo segue un ordine preciso, al cui vertice è collocata la giurisdizione.

Da ciò deriva la precedenza assoluta dell’accertamento della giurisdizione rispetto a ogni altra questione, compresa quella sulla capacità processuale delle parti. Il Collegio non dà pertanto atto dell’evento interruttivo invocato, perché la decisione sul difetto di giurisdizione assorbe e precede ogni altro esame.

Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica il giudice ordinario quale giudice deputato alla cognizione della controversia, facendo salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La misura cautelare concessa perde efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, secondo l’art. 11, comma 7, c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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