Il GSE non può chiedere documenti non previsti al momento della rendicontazione (Cons. Stato n. 2764 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di svolgere approfondimenti istruttori non consente di fondare la decadenza dagli incentivi sul mancato assolvimento di un obbligo documentale che non era previsto al momento della presentazione della rendicontazione dei risparmi. La richiesta di documentazione eccedente le prescrizioni delle Linee Guida EEN 9/11 e dei decreti applicabili ratione temporis contrasta con i principi di collaborazione, buona fede e proporzionalità. Quando il provvedimento favorevole sia seguito da una verifica sostanziale del progetto e della rendicontazione, la relativa rimozione appartiene all’autotutela e richiede la valutazione dell’affidamento ingenerato nel beneficiario. È illegittimo il procedimento che imponga una mole documentale sproporzionata entro un termine irragionevolmente breve.
Il Fatto
Una società presenta nel 2016 una richiesta di rendicontazione dei risparmi relativa a interventi di sostituzione vetri, riconducibili alla scheda standardizzata 5T. Il GSE accoglie la rendicontazione, con riserva dei propri poteri di controllo. Circa un anno dopo avvia un procedimento di annullamento d’ufficio, chiedendo in dieci giorni una serie articolata di documenti: date di realizzazione degli interventi, autodichiarazioni dei clienti partecipanti corredate da documento di identità, congruenza tra superfici dell’edificio e superficie delle vetrature, conformità alle schede tecniche, relazione tecnica con valori di trasmittanza ante e post intervento, copia dello statuto societario.
La società non produce nulla. Il Gestore annulla quindi il provvedimento di accoglimento e intima la restituzione dei titoli di efficienza energetica percepiti. Il TAR Lazio respinge il ricorso. La società appella deducendo la tardività dell’esercizio dell’autotutela, l’introduzione di obblighi documentali sopravvenuti, la sproporzione della richiesta e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e, in riforma della sentenza, annulla gli atti impugnati. Il Collegio passa in rassegna i motivi congiuntamente, muovendo da una premessa: il potere di controllo del Gestore non è in discussione, ma non può tramutarsi in un onere documentale estraneo al quadro normativo vigente al momento della domanda.
Richiamati i propri recenti arresti, la Sezione ribadisce che è illegittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto all’epoca della richiesta, perché ciò contrasta con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 e con il canone di fiducia. Nel caso concreto la contestazione riguarda la pretesa carenza della documentazione già presentata, sulla quale nessun rilievo era stato mosso in sede di approvazione, senza che si deduca alcuna falsità delle dichiarazioni o alcun inadempimento sopravvenuto.
Il Collegio esclude l’applicazione retroattiva del D.M. 11 gennaio 2017, che ha attribuito rilievo a profili formali della documentazione a differenza del D.M. 28 dicembre 2012. La disciplina transitoria dell’art. 16 del decreto del 2017, correttamente letta nella sua interezza, sottopone al decreto del 2012 i progetti già approvati e rendicontabili. Ne deriva l’illegittimità dei procedimenti di verifica svolti alla stregua della normativa successiva.
Quanto all’art. 14 della delibera EEN 9/11, i controlli devono essere a campione, riferiti al singolo progetto e alla sua corretta esecuzione tecnico-amministrativa, nei limiti della documentazione che l’istante è tenuto a conservare per consentire il riscontro di quanto dichiarato. Il Gestore esce dallo schema normativo quando impone una serie numericamente anomala di adempimenti entro un termine irragionevole per brevità: i dieci giorni concessi sono ritenuti incongrui rispetto alla mole richiesta.
Infine, la vicenda va ricondotta all’autotutela e non alla decadenza, poiché il provvedimento di secondo grado è seguito a una verifica sostanziale del progetto e della rendicontazione già esitata. Il Gestore avrebbe dovuto motivare sull’affidamento riposto dall’impresa nel provvedimento favorevole, motivazione assente. Restano assorbiti gli ulteriori profili e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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