La decadenza mobile si applica alla riliquidazione della pensione già liquidata anche per i trattamenti in essere al 6 luglio 2011 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20516 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, si applica anche alle azioni di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere alla data del 6 luglio 2011. Tale decadenza opera, secondo il criterio della decadenza mobile, esclusivamente con riguardo ai ratei maturati anteriormente al triennio precedente la domanda giudiziale, restando impregiudicato il diritto al corretto trattamento pensionistico per il futuro e per i ratei non colpiti dalla decadenza. L’interpretazione si pone come costituzionalmente orientata, bilanciando l’esigenza sollecitatoria del legislatore con la tutela del nucleo essenziale del diritto a pensione garantito dall’art. 38 Cost.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico proposta dall’assicurato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, che aveva accolto la richiesta sul presupposto del precedente riconoscimento giudiziale di una maggiore base retributiva utile.

La Corte d’appello di Napoli, adita dall’INPS, ha rilevato che l’unica questione devoluta con il gravame atteneva alla decadenza triennale prevista dall’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, escludendone tuttavia l’applicabilità alla domanda di riliquidazione di una prestazione già riconosciuta, in quanto il trattamento era stato liquidato prima del 6 luglio 2011. Avverso tale sentenza, l’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo; la parte intimata si è costituita con controricorso in qualità di coniuge ed erede del pensionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, incentrato sulla denunciata violazione dell’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come integrato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, e dell’art. 252 disp. att. c.c..

Richiamando l’orientamento ormai consolidato, la Corte ha precisato che la decadenza introdotta dalla novella del 2011, che ha esteso l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito, si applica anche alle azioni di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza del termine non anteriore all’entrata in vigore della novella, vale a dire dal 6 luglio 2011. Tale approdo risulta coerente con la ricostruzione accolta da Cass. ord. nn. 5382/2025 e 6399/2025, nonché dai successivi arresti conformi, tra cui Cass. ord. nn. 27116/2025, 27582/2025 e 18966/2025.

Per le prestazioni già liquidate, la decadenza opera secondo il criterio della decadenza mobile sui soli ratei pregressi per i quali sia decorso il triennio rispetto alla domanda giudiziale, restando invece impregiudicato il diritto al corretto trattamento per il futuro e ai ratei non colpiti dal decorso del termine. La Corte ha qualificato tale lettura come costituzionalmente orientata, in quanto realizza un equilibrato bilanciamento tra l’esigenza sollecitatoria perseguita dal legislatore e la tutela del nucleo essenziale del diritto a pensione, in linea con Corte cost. n. 69/2014, nella parte in cui esclude letture retroattive incompatibili con l’affidamento dell’assicurato.

La statuizione della Corte territoriale, che aveva escluso in radice l’operatività della decadenza, non è stata ritenuta conforme ai richiamati principi: anche per i trattamenti già in essere alla data di entrata in vigore della novella la decadenza è destinata a operare, ma soltanto con effetto sui ratei maturati anteriormente al triennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, senza estinguere il diritto alla riliquidazione per il futuro e per i ratei tempestivamente azionati.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi al principio di diritto enunciato, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità demandata al giudice del rinvio.

Nota della Redazione

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