Decadenza del PAU dichiarata dal Comune è incompetenza dell’ente che ha rilasciato (TAR Marche n. 47 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di decadenza di un titolo autorizzativo plurimo e complesso, quale il PAU ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, rientra nella competenza dell’amministrazione che lo ha rilasciato e non del Comune nel cui territorio si colloca l’intervento. I poteri comunali di vigilanza e controllo sull’attività edilizia non si estendono fino a legittimare una competenza “omnibus” ad adottare atti di decadenza di titoli altrui. La competenza a verificare l’effetto decadenziale ex lege spetta all’autorità che ha emanato l’atto, non potendosi riconoscere natura meramente materiale all’accertamento dei presupposti. Il Comune deve limitarsi a trasmettere le risultanze dei propri accertamenti all’ente competente, sollecitandone eventualmente l’esercizio dei poteri.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva dalla Provincia di Pesaro e Urbino il Provvedimento Autorizzativo Unico per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di trattamento integrato anaerobico-aerobico di rifiuti non pericolosi, comprensivo di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e titolo abilitativo edilizio. L’avvio dei lavori era stato prorogato fino al 30.06.2024.

Il 16.06.2024 la società comunicava l’inizio delle attività per il successivo 28 giugno. Il 01.07.2024 la Polizia Locale eseguiva un sopralluogo rilevando la sostanziale inalterazione del terreno e la sola apposizione di una rete segnaletica perimetrale. Su tale base il Comune di Terre Roveresche, con atto del 01.07.2024 prot. 11050, dichiarava la decadenza del PAU, contestando anche l’inottemperanza a prescrizioni provinciali e l’assenza del titolo sulla particella interessata. La società impugnava gli atti davanti al TAR Marche, deducendo tra l’altro l’incompetenza del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso incentrando la decisione sul quarto motivo, relativo all’incompetenza dell’ente locale. Il profilo è ritenuto prioritario e assorbente rispetto agli altri, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015.

La Corte riconosce che il Comune dispone di poteri di vigilanza e controllo sull’attività edilizia nel proprio territorio, ma nega che tali poteri includano una competenza generalizzata ad adottare qualsiasi tipo di atto. Gli agenti della Polizia Locale avevano pieno titolo per eseguire il sopralluogo e verificare lo stato dei luoghi; il Responsabile del Settore, tuttavia, non poteva dichiarare decaduto un titolo rilasciato da altra amministrazione, quand’anche comprensivo dell’abilitazione edilizia.

La motivazione comunale non atteneva del resto a profili esclusivamente edilizi, riconducibili all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, ma contestava anche la mancata ottemperanza a prescrizioni provinciali di natura non edilizia. Il Comune avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere le risultanze del sopralluogo all’amministrazione provinciale, sollecitando eventualmente l’esercizio dei relativi poteri.

La competenza comunale è esclusa anche ipotizzando la natura ricognitiva del provvedimento rispetto a una decadenza verificatasi ex lege. L’accertamento dei presupposti dell’effetto legale non è operazione meramente materiale: si conclude con una valutazione in fatto e in diritto capace di produrre effetti erga omnes, consolidabili per omessa impugnazione. Tale accertamento spetta perciò all’autorità che ha emanato l’atto.

Il provvedimento è quindi illegittimo e viene annullato. Gli ulteriori atti impugnati hanno natura istruttoria, comunicativa o interlocutoria, priva di carattere provvedimentale, e la loro rilevanza sarà eventualmente valutata dalla Provincia. Le spese sono compensate per ragioni equitative, con ripetizione del contributo unificato a carico del Comune e del Comitato intervenuto, in solido e in parti uguali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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