L’informativa antimafia travolge anche l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane (TAR Sicilia n. 3369 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva produce gli stessi effetti della comunicazione antimafia anche quando manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 89-bis del d.lgs. n. 159/2011. L’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 sancisce in via vincolante la decadenza dalle autorizzazioni e l’inibizione all’esercizio dell’attività economica nei confronti del destinatario dell’interdittiva. Ne consegue che la camera di commercio dispone legittimamente, e d’ufficio, la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane dell’impresa colpita dall’interdittiva, restando irrilevante la natura meramente autorizzatoria del titolo abilitativo. Il provvedimento di cancellazione è adeguatamente motivato con il richiamo all’atto presupposto, i cui effetti perdurano finché questo non sia annullato in sede giurisdizionale o revocato dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore edilizio-ambientale e iscritta all’albo delle imprese artigiane, era stato destinatario di un’informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, sulla base di un procedimento penale per riciclaggio. A seguito della nota prefettizia, la Camera di Commercio avviava la procedura di decadenza e, con provvedimento del 15.05.2024, disponeva la cancellazione dall’A.I.A. dell’impresa per perdita dei requisiti artigiani.

Il ricorrente impugnava tale atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la violazione dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011: la misura non sarebbe rientrata tra quelle richiamate dalla norma e difetterebbe di motivazione. L’amministrazione non si costituiva. L’interdittiva presupposta era già stata oggetto di separato ricorso, respinto con sentenza del medesimo TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unico motivo, incentrato sulla pretesa impossibilità per la camera di commercio di dichiarare d’ufficio la cancellazione in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1827 del 2021, i giudici amministrativi ribadiscono che anche le attività soggette ad autorizzazione, licenza o s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia, essendo ormai superata la rigida bipartizione tra comunicazioni e informazioni.

Il percorso argomentativo si fonda sul parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3088 del 2015, ove si è evidenziato che l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione. Analogo indirizzo è attribuito alla Corte costituzionale n. 4 del 2018, secondo cui il tentativo di infiltrazione acclarato preclude anche le attività di cui all’art. 67. Il principio è sviluppato dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018, che configura l’interdittiva come forma di incapacità giuridica del destinatario a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive che comportino rapporti con la pubblica amministrazione.

La Corte richiama poi la Corte costituzionale n. 57 del 2020, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sugli artt. 89-bis e 92 del codice antimafia. L’equiparazione tra comunicazione e informazione è stabilita dall’art. 89-bis, mentre gli effetti sui provvedimenti abilitativi discendono dall’art. 67, con meccanismo vincolante legato alla perduranza dell’interdittiva.

Quanto al difetto di motivazione, il Collegio lo esclude: il provvedimento richiama adeguatamente l’interdittiva presupposta. La sopravvenuta assoluzione penale non muta l’esito, in virtù del principio del tempus regit actum e dell’assenza di annullamento giurisdizionale dell’interdittiva. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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